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219901
IDG950805491
95.08.05491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Giovanni
Nota a C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 1
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 10-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D31130; D021430
Con la sentenza annotata e' stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare diretta ad abrogare numerose norme in materia radiotelevisiva, in quanto non appariva univocamente diretta al fine, propugnato dai promotori, di impedire che le reti della concessionaria pubblica trasmettano messaggi pubblicitari. L' A. trae spunto della pronuncia per svolgere qualche considerazione in materia di ammissibilita' del referendum, con particolare riferimento ai necessari requisiti della omogeneita', della chiarezza e della univocita' dei quesiti referendari.
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