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| IDG950805494 | |
| 95.08.05494 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Traina Duccio M.
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| Di alcune questioni relative al referendum sulla disciplina del
commercio: in particolare l' esatta individuazione del "principio
abrogativo"
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| Osservazione a C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 3
C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 4
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| Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 37-52
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18115
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| La nota e' volta ad illustrare la normativa costituente oggetto dei
due referendum c.d. commerciali dell' 11 giugno 1995, soprattutto al
fine di mettere in luce il c.d. principio abrogativo (in senso
oggettivo) sotteso a ciascuno di essi, e cosi' esaminare gli effetti
dei referendum sul quadro normativo entro il quale operano le
disposizioni che si intendono abrogare. L' A. rileva come le due
consultazioni, ancorche' nelle intenzioni dei promotori siano
accomunate dalla medesima finalita' di eliminare vincoli al libero
gioco della concorrenza nel settore della distribuzione al dettaglio,
abbiano ad oggetto discipline che si collocano su piani diversi:
quello "dirigistico" della programmazione dei "giusti" equilibri tra
domanda e offerta di servizi commerciali (il referendum sui piani del
commercio); e quello della mera regolazione del quadro in cui si deve
svolgere la competizione "paritaria" delle imprese (il referendum
sugli orari). L' articolo si sofferma particolarmente sulla
disciplina dei piani del commercio, onde accertare l' "impatto" che
avrebbe la sua (eventuale) abrogazione sulla c.d. normativa di
risulta: quella, cioe', che residua all' effetto abolitivo del
referendum. Due le conclusioni di rilievo. Anzitutto l'
autorizzazione al commercio di competenza del Sindaco rimarrebbe
priva di qualunque attributo di discrezionalita', restando deputata
alla mera verifica dei requisiti soggettivi dell' esercente e della
corrispondenza tra essi e le categorie merceologiche del punto di
vendita, con esclusione di ogni potenziale di conformazione in via
amministrativa dell' attivita' economica onde equilibrare l'
interesse dei consumatori con l' offerta dei servizi distributivi. In
secondo luogo, anche le competenze regionali relative all' apertura
delle grandi strutture di vendita (e cioe' il potere di nulla osta
per gli esercizi aventi superficie superiore a 400 o 1500 metri
quadri a seconda della consistenza demografica dei Comuni)
perderebbero le finalita' di programmazione "strutturale" del
mercato, per conservare solo quelle di disciplina degli aspetti c.d.
di urbanistica commerciale.
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| l. 11 giugno 1971, n. 426
d.l. 1 ottobre 1982, n. 697
l. 29 novembre 1982, n. 887
d.m. 4 agosto 1988, n. 375
d.p.r. 18 aprile 1994, n. 384
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