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219904
IDG950805494
95.08.05494 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Traina Duccio M.
Di alcune questioni relative al referendum sulla disciplina del commercio: in particolare l' esatta individuazione del "principio abrogativo"
Osservazione a C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 3 C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 4
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 37-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18115
La nota e' volta ad illustrare la normativa costituente oggetto dei due referendum c.d. commerciali dell' 11 giugno 1995, soprattutto al fine di mettere in luce il c.d. principio abrogativo (in senso oggettivo) sotteso a ciascuno di essi, e cosi' esaminare gli effetti dei referendum sul quadro normativo entro il quale operano le disposizioni che si intendono abrogare. L' A. rileva come le due consultazioni, ancorche' nelle intenzioni dei promotori siano accomunate dalla medesima finalita' di eliminare vincoli al libero gioco della concorrenza nel settore della distribuzione al dettaglio, abbiano ad oggetto discipline che si collocano su piani diversi: quello "dirigistico" della programmazione dei "giusti" equilibri tra domanda e offerta di servizi commerciali (il referendum sui piani del commercio); e quello della mera regolazione del quadro in cui si deve svolgere la competizione "paritaria" delle imprese (il referendum sugli orari). L' articolo si sofferma particolarmente sulla disciplina dei piani del commercio, onde accertare l' "impatto" che avrebbe la sua (eventuale) abrogazione sulla c.d. normativa di risulta: quella, cioe', che residua all' effetto abolitivo del referendum. Due le conclusioni di rilievo. Anzitutto l' autorizzazione al commercio di competenza del Sindaco rimarrebbe priva di qualunque attributo di discrezionalita', restando deputata alla mera verifica dei requisiti soggettivi dell' esercente e della corrispondenza tra essi e le categorie merceologiche del punto di vendita, con esclusione di ogni potenziale di conformazione in via amministrativa dell' attivita' economica onde equilibrare l' interesse dei consumatori con l' offerta dei servizi distributivi. In secondo luogo, anche le competenze regionali relative all' apertura delle grandi strutture di vendita (e cioe' il potere di nulla osta per gli esercizi aventi superficie superiore a 400 o 1500 metri quadri a seconda della consistenza demografica dei Comuni) perderebbero le finalita' di programmazione "strutturale" del mercato, per conservare solo quelle di disciplina degli aspetti c.d. di urbanistica commerciale.
l. 11 giugno 1971, n. 426 d.l. 1 ottobre 1982, n. 697 l. 29 novembre 1982, n. 887 d.m. 4 agosto 1988, n. 375 d.p.r. 18 aprile 1994, n. 384
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