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219905
IDG950805495
95.08.05495 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boscarini Gianluca
Nota a C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 5
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 83-88
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02102; D021433
La sentenza in rassegna dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l' abrogazione parziale del d.p.r. 361/1957 e del d.lg. 533/1993, concernenti l' elezione della Camera e del Senato, in quanto non omogenee e non riconducibili a una matrice razionalmente unitaria. L' A. richiama la precedente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi elettorali e propone un' ampia rassegna della dottrina sulla materia, esaminando le quattro ragioni di inammissibilita' che possono essere individuate: eterogenea pluralita' di disposizioni legislative; leggi costituzionali ovvero aventi rilevanza costituzionale; leggi a contenuto costituzionalmente vincolato; leggi su materie che l' art. 75 Cost. esclude dal referendum.
art. 75 Cost. d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 d.lg. 20 dicembre 1993, n. 533
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