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219907
IDG950805497
95.08.05497 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Floridia Giuseppe G.
Partita a tre. La disciplina elettorale tra Corte, referendum e legislatore
Osservazione a C. Cost. 12 gennaio 1995, n. 5
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 103-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02102; D021433
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare per l' abrogazione parziale delle leggi elettorali per Camera e Senato (d.p.r. 361/1957 e d.lg. 533/1993). Nella motivazione la Corte ha richiamato i principi fissati nella propria pronuncia n. 32/1993, ricordando i principi fissati relativamente all' ammissibilita' dei referendum elettorali e per quanto riguarda la formulazione del quesito; si e' poi soffermata con particolare attenzione sul problema della normativa di risulta, riaffermando i principi affermati nelle precedenti decisioni sulla materia e rilevando che l' eventuale accoglimento dei quesiti produrrebbe la conseguenze di un sistema elettorale che, in assenza di un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di funzionare. L' A. incentra il proprio commento su questo aspetto della sentenza, analizzando dettagliatamente le argomentazioni sviluppate dalla Consulta.
art. 75 Cost. d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 d.lg. 20 dicembre 1993, n. 533
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