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219909
IDG950805499
95.08.05499 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carnevale Paolo
"Non separi il referendum quel che il legislatore ha congiunto". Brevi note sull' applicazione della coerenza del quesito referendario nella sent. n. 16 del 1995 della Corte costituzionale
Osservazione a C. cost. 12 gennaio 1995, n. 6
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 140-149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D021430
Lo scritto si propone di offrire un' ulteriore occasione di riflessione sui fondamenti teorici e sui percorsi applicativi di uno dei piu' discussi criteri di inammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo: quello della coerenza-inesaustivita'-completezza del quesito. Cio', alla luce delle considerazioni emergenti dalla applicazione dello stesso effettuata nella sentenza in epigrafe. A tal fine, viene in principio brevemente ricordata la vicenda evolutiva del controllo sulla formale redazione del quesito abrogativo, passato da sindacato sulla "omogeneita'" della domanda ablatoria a giudizio sulla conseguenza della stessa rispetto agli esiti dell' eventuale abrogazione popolare. Dopodiche', richiamati i principali passaggi argomentativi della sentenza annotata, l' A. si sofferma, in particolare, sulla affermata compenetrazione operativa fra gli istituti della cassa integrazione straordinaria e della mobilita'. In quanto tale da determinare il venir meno di quest' ultimo istituto, ancorche' la relativa disciplina non risulti direttamente incisa dal quesito, a seguito dell' eliminazione del primo, essa e' assunta dalla Corte come ragion prima della declaratoria di inammissibilita' cui perviene la sentenza. Cio' che, tuttavia, sembra porsi in parziale contraddizione con l' esigenza posta a base del criterio della coerenza-completezza del quesito referendario, intesa come necessita' che esso ricomprenda tutte le norme in vario modo riconducibili alla ratio della domanda ablatoria, cosi' come risultante da diverse pronunzie di inammissibilita' del passato. Una volta riconosciuto il rapporto di presupposizione fra discipline diverse quale "condicio" della perdurante vigenza di entrambe, essa, infatti, dovrebbe portare ad un ridimensionamento di tale esigenza, almeno valutata "quoad effectum" del referendum. Lo scritto, poi, si rivolge ad esaminare la fondatezza dell' affermazione di tale compenetrazione, proponendo una lettura della disciplina relativa alla mobilita' volta a tentare una valorizzazione degli aspetti di autonomia. Viene, infine, ricordata la regola emergente dalla stessa giurisprudenza costituzionale secondo cui l' indissolubilita' fra disposizioni operativamente connesse non puo' esser affermata ove il venir meno dell' una causi soltanto la riduzione dell' ambito di applicazione dell' altra (ad esempio sentenze n. 1/1994 e n. 4 e 8 del 1995) ed esaminati, alla luce di questa, i rilievi di incoerenza mossi al quesito abrogativo della sentenza.
art. 7 l. 23 luglio 1991, n. 223 art. 16 l. 23 luglio 1991, n. 223
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