| Lo scritto si propone di offrire un' ulteriore occasione di
riflessione sui fondamenti teorici e sui percorsi applicativi di uno
dei piu' discussi criteri di inammissibilita' delle richieste di
referendum abrogativo: quello della
coerenza-inesaustivita'-completezza del quesito. Cio', alla luce
delle considerazioni emergenti dalla applicazione dello stesso
effettuata nella sentenza in epigrafe. A tal fine, viene in principio
brevemente ricordata la vicenda evolutiva del controllo sulla formale
redazione del quesito abrogativo, passato da sindacato sulla
"omogeneita'" della domanda ablatoria a giudizio sulla conseguenza
della stessa rispetto agli esiti dell' eventuale abrogazione
popolare. Dopodiche', richiamati i principali passaggi argomentativi
della sentenza annotata, l' A. si sofferma, in particolare, sulla
affermata compenetrazione operativa fra gli istituti della cassa
integrazione straordinaria e della mobilita'. In quanto tale da
determinare il venir meno di quest' ultimo istituto, ancorche' la
relativa disciplina non risulti direttamente incisa dal quesito, a
seguito dell' eliminazione del primo, essa e' assunta dalla Corte
come ragion prima della declaratoria di inammissibilita' cui perviene
la sentenza. Cio' che, tuttavia, sembra porsi in parziale
contraddizione con l' esigenza posta a base del criterio della
coerenza-completezza del quesito referendario, intesa come necessita'
che esso ricomprenda tutte le norme in vario modo riconducibili alla
ratio della domanda ablatoria, cosi' come risultante da diverse
pronunzie di inammissibilita' del passato. Una volta riconosciuto il
rapporto di presupposizione fra discipline diverse quale "condicio"
della perdurante vigenza di entrambe, essa, infatti, dovrebbe portare
ad un ridimensionamento di tale esigenza, almeno valutata "quoad
effectum" del referendum. Lo scritto, poi, si rivolge ad esaminare la
fondatezza dell' affermazione di tale compenetrazione, proponendo una
lettura della disciplina relativa alla mobilita' volta a tentare una
valorizzazione degli aspetti di autonomia. Viene, infine, ricordata
la regola emergente dalla stessa giurisprudenza costituzionale
secondo cui l' indissolubilita' fra disposizioni operativamente
connesse non puo' esser affermata ove il venir meno dell' una causi
soltanto la riduzione dell' ambito di applicazione dell' altra (ad
esempio sentenze n. 1/1994 e n. 4 e 8 del 1995) ed esaminati, alla
luce di questa, i rilievi di incoerenza mossi al quesito abrogativo
della sentenza.
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