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Documento


219914
IDG950805504
95.08.05504 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lupo Avagliano Maria Vittoria
Corte dei conti e Regioni: dal vecchio al nuovo, tra efficienza e garantismo
Osservazione a C. Cost. 27 gennaio 1995, n. 29
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 321-325
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1406; D18903; D0310
In via generale e propedeutica la Corte Costituzionale e' stata investita del quesito: il sistema di controlli amministrativi previsto dalla Costituzione -artt. 100, 125 e 130- e' "tassativo", ovvero e' suscettibile di essere estensivamente interpreta ? Sempre in via principale ci si chiede: l' eventuale "estensione" a forme di controllo non espressamente previste dalla Carta e' compatibile con l' autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni? Ed, in caso affermativo, con quali limiti e modalita' vanno svolte? Il problema e' stato posto per la prima volta in seguito all' emanazione della l. 20/1994, che ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese, quindi, le Regioni) il c.d. controllo esterno sulla gestione, vale a dire il riscontro di efficienza e produttivita' sull' attivita' dell' amministrazione. Ed agli interrogativi di cui sopra la Corte Costituzionale tempestivamente chiamata a pronunciarsi ha risposto affermativamente. Si' per l' "allargamento" delle forme di controllo; si' per l' estensione alle Regioni. Insomma una pronuncia di piena legittimita' della l. 20/1994. La presente nota, pur concordando sulla questione di principio posta all' attenzione della Corte, mira ad evidenziare gli aspetti della legge censurata che piu' si prestano a dubbi di correttezza costituzionale nei riguardi dell' autonomia delle Regioni.
art. 100 Cost. art. 119 Cost. art. 125 Cost. art. 130 Cost. d.l. 15 novembre 1993, n. 453 l. 14 gennaio 1994, n. 15 l. 14 gennaio 1994, n. 20
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