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219917
IDG950805507
95.08.05507 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moschella Giovanni
Nota a C. Cost. 13 febbraio 1995, n. 33
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 360-362
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1814
La sentenza in epigrafe ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 6 l.r. Puglia 27/1985, in materia di opere e lavori pubblici, nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall' Ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia; ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell' art. 16 l. 741/1981 e dell' art. 1 l.r. Puglia 27/1985. L' A. riassume il contenuto d pronuncia e svolge qualche sintetica considerazione sul problema della composizione del collegio arbitrale costituito per la risoluzione delle controversie relative ai lavori pubblici realizzati nel territorio regionale.
art. 16 l. 10 dicembre 1981, n. 741 art. 1 lr. PU 16 maggio 1985, n. 27 art. 61 l.r. PU 16 maggio 1985, n. 27
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