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| IDG950805510 | |
| 95.08.05510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rivello Pier Paolo
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| La Corte costituzionale elimina un' irragionevole discrasia tra
ordinamento penitenziario comune e ordinamento penitenziario militare
in tema di affidamento in prova
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| Osservazione a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 49
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| Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 442-451
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5503; D661; D6440
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| L' A. esamina la sentenza in epigrafe, che ha accolto l' eccezione di
legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale Militare di
sorveglianza di Roma nei riguardi dell' art. 1 comma 2 l. 67/1983,
la' dove escludeva l' applicabilita' dell' istituto dell' affidamento
in prova ai militari che fossero stati precedentemente condannati per
i reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di
eversione dell' ordinamento costituzionale. Nello scritto si
sottolinea come l' attuale pronuncia si collochi nel solco (destinato
ad essere ulteriormente tracciato in futuro) dell' eliminazione di
tutta una serie di irragionevoli disparita' di trattamento previste
normativamente in relazione alla tematica dell' affidamento in prova
nel rito penale militare. Vengono in particolare rimarcate le
analogie di impostazione tra la sentenza n. 119/1992 e l' attuale
pronuncia n. 49/1995, che ha rilevato come apparisse irragionevole
mantenere per il solo condannato militare una serie di cause di
esclusione all' applicazione dell' affidamento in prova, basate
oltretutto sul modello di riferimento rappresentato dall' originario
disposto dell' art. 47 dell' ordinamento penitenziario,
successivamente radicalmente modificato sul punto, in virtu' di una
serie di interventi legislativi che non avevano invece coinvolto
anche l' ordinamento penitenziario militare. L' A. conclude
lamentando l' assoluta "latitanza" del legislatore in relazione al
settore penale militare, a causa della quale l' unico strumento di
adeguamento di una normativa ormai obsoleta e' offerto dalle pronunce
della Corte Costituzionale.
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| art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 1 comma 2 l. 29 aprile 1983, n. 67
art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663
C. Cost. 23 marzo 1992, n. 119
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