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219920
IDG950805510
95.08.05510 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rivello Pier Paolo
La Corte costituzionale elimina un' irragionevole discrasia tra ordinamento penitenziario comune e ordinamento penitenziario militare in tema di affidamento in prova
Osservazione a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 49
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 442-451
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5503; D661; D6440
L' A. esamina la sentenza in epigrafe, che ha accolto l' eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale Militare di sorveglianza di Roma nei riguardi dell' art. 1 comma 2 l. 67/1983, la' dove escludeva l' applicabilita' dell' istituto dell' affidamento in prova ai militari che fossero stati precedentemente condannati per i reati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell' ordinamento costituzionale. Nello scritto si sottolinea come l' attuale pronuncia si collochi nel solco (destinato ad essere ulteriormente tracciato in futuro) dell' eliminazione di tutta una serie di irragionevoli disparita' di trattamento previste normativamente in relazione alla tematica dell' affidamento in prova nel rito penale militare. Vengono in particolare rimarcate le analogie di impostazione tra la sentenza n. 119/1992 e l' attuale pronuncia n. 49/1995, che ha rilevato come apparisse irragionevole mantenere per il solo condannato militare una serie di cause di esclusione all' applicazione dell' affidamento in prova, basate oltretutto sul modello di riferimento rappresentato dall' originario disposto dell' art. 47 dell' ordinamento penitenziario, successivamente radicalmente modificato sul punto, in virtu' di una serie di interventi legislativi che non avevano invece coinvolto anche l' ordinamento penitenziario militare. L' A. conclude lamentando l' assoluta "latitanza" del legislatore in relazione al settore penale militare, a causa della quale l' unico strumento di adeguamento di una normativa ormai obsoleta e' offerto dalle pronunce della Corte Costituzionale.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 comma 2 l. 29 aprile 1983, n. 67 art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663 C. Cost. 23 marzo 1992, n. 119
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