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219928
IDG950805518
95.08.05518 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scartozzi Gino
Ancora sul licenziamento disciplinare e su quello verbale
Osservazione a C. Cost. 23 novembre 1994, n. 398
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 571-579
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D74702
La sentenza in epigrafe dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell' art. 8 l. 604/1966, in materia di licenziamenti individuali. La prima questione esaminata concerneva la parte dell' art. 8 in cui non prevede, anche per i licenziamenti disciplinari irrogati in area dove non sussista la c.d. tutela reale, le stesse conseguenze previste per i licenziamenti privi di giusta causa e di giustificato motivo. La seconda questione riguardava la parte che non prevede, anche per il caso di licenziamento dichiarato inefficace, le medesime conseguenze previste per il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. L' A. osserva in primo luogo che la pronuncia sembra porre fine ai contrasti interpretativi sorti relativamente a vuoti normativi mai colmati dal legislatore e in ordine a vari interventi additivi gia' operati dalla stessa Corte Costituzionale. Approfondisce quindi le questioni interpretative toccate dalla Consulta, valutando le conseguenze dei licenziamenti irrogati senza il rispetto della procedura prevista dall' art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 11 maggio 1990, n. 108
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