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219929
IDG950805519
95.08.05519 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pitruzzella Giovanni
Provvidenze alla scuola e provvidenze agli alunni: una distinzione per nuovi sviluppi del pluralismo scolastico
Osservazione a C. Cost. 30 dicembre 1994, n. 454
Giur. cost., an. 40 (1995), fasc. 1, pag. 580-587
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D184; D0412
La sentenza in rassegna dichiara costituzionalmente illegittimo l' art. 1 comma 1 l. 719/1964, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all' obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; la pronuncia di incostituzionalita' e' stata estesa, ex art. 27 l. 87/1953, all' art. 156 comma 1 d.p.r. 297/1994, riguardante la stessa materia. Nel commento vengono affrontati i problemi relativi alla parita' di trattamento per gli alunni che decidono di frequentare scuole diverse da quelle statali. L' indagine, che tiene conto della precedente giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, e' incentrata sul nuovo "punto di prospettiva" adottato dalla Consulta, rappresentato dall' adempimento dell' obbligo scolastico, riguardante sia gli alunni delle scuole statali che quelli di tutti gli altri tipi di scuola. L' A. evidenzia le conseguenze di questa nuova prospettiva.
art. 1 comma 1 l. 10 agosto 1964, n. 719 art. 156 comma 1 d.p.r. 16 aprile 1994, n. 297
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