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219964
IDG950905554
95.09.05554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ricci Edoardo F.
La nozione in lodo straniero dopo la legge 25/1994
Riv. dir. proc., s. 2, an. 50 (1995), fasc. 2, pag. 331-350
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4455
(Sommario: - Il problema. - Premessa: e' "non italiano" (o "non interno") il lodo conclusivo dell' arbitrato non accompagnato dalla fissazione della sede in una localita' italiana. Precisazioni sulla distinzione tra lodi "italiani" (o "interni") e lodi "non italiani" (o "non interni"). Si propone di definire come "straniero" quel lodo "non italiano", che sia stato "reso" sul territorio o "secondo la legge" di uno Stato estero. - Ragioni, per le quali tale definizione deve essere ricavata dal nuovo art. 840 comma 3 n. 5 c.p.c. - Ragioni, per le quali tale definizione non deve essere modificata alla luce delle altre disposizioni contenute nella stessa norma. - Analisi del contenuto della definzione proposta. - Valutazione de jure condendo della definizione proposta. - Considerazioni finali contro la tesi, secondo la quale sarebbe "straniero" il lodo conclusivo dell' arbitrato accompagnato da fissazione della sede in uno Stato estero)
l. 5 gennaio 1994, n. 25 art. 839 c.p.c. art. 840 c.p.c.
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