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219966
IDG950905556
95.09.05556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipriani Franco
Pubblicita' dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione
Riv. dir. proc., s. 2, an. 50 (1995), fasc. 2, pag. 370-376
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40740; D4133; D416
Riferendosi ad un saggio di Bruno Cavallone contenente critiche ad un suo precedente lavoro sulla portata della riforma del 1990, con riferimento ai temi dell' udienza pubblica di discussione, della pubblicita' dei giudizi, dell' udienza collegiale e della spedizione, l' A. in questo articolo puntualizza e ribadisce quanto affermato nel suo precedente saggio. La riforma del 1990 , "in parte qua", si fa apprezzare essenzialmente perche' "ha (finalmente) consentito al giudice istruttore di primo grado di giudicare normalmente da solo e, nei casi in cui ha confermato il collegio, ha reso facoltativa l' udienza collegiale, stabilendo che a fissarla non debba piu' essere l' istruttore, ma (finalmente) il presidente"; per di piu', si e' soppresso, sia pure in un modo, che l' A. ha criticato, l' istruttore in appello. E' stato cosi' inferto un colpo mortale, afferma l' A., alla dicotomia istruttore/collegio e si son poste le premesse per arrivare ad un processo nel quale si abbia in ogni udienza la possibilita' di spedire la causa a sentenza: che e', secondo l' A., la meta.
art. 128 c.p.c. art. 190 bis c.p.c. art. 275 c.p.c.
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