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219999
IDG951005589
95.10.05589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brighenti Fausta
Vidimazione (annuale) e bollatura (iniziale): "quandoque bonus dormiat Homerus"
Nota a Cass. sez. III pen. 28 gennaio 1995, n. 952
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 15-16 (30 agosto), pag. 1210-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D215; D2191
Richiamato il caso di cui alla sentenza in rassegna, l' A. commenta la soluzione accolta dalla Corte di Cassazione, secondo cui, dopo l' entrata in vigore dell' art. 7 bis d.l. 357/1994, l' esecuzione da parte del contribuente di annotazioni sul registro dei corrispettivi prima della vidimazione e' attivita' che e' divenuta penalmente irrilevante, in conseguenza della soppressione dell' adempimento relativo alla vidimazione. L' A. evidenzia come la Suprema Corte abbia travisato il caso sottopostole (si trattava infatti di omessa bollatura iniziale e non di mancata vidimazione), e svolge sintetiche considerazioni sulla materia, sottolineando come il giudice sia tenuto a decidere in base al caso concreto.
art. 1 comma 6 l. 7 agosto 1982, n. 516 d.l. 10 giugno 1994, n. 357 l. 8 agosto 1994, n. 489 art. 2215 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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