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220003
IDG951005593
95.10.05593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brighenti Fausta
Legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti imposit ivi: un passo avanti e uno indietro
Nota a Cass. sez. I civ. 17 marzo 1995, n. 3094 Cass. sez. I civ. 20 dicembre 1994, n. 10957
Boll. trib., an. 62 (1995), fasc. 17 (15 settembre), pag. 1274-1275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D313
La prima sentenza in epigrafe afferma che la notifica al curatore fallimentare dell' avviso di accertamento, relativo a redditi anteriori al fallimento, non determina la decorrenza del termine di impugnazione per il fallito, termine che decorre solo dal momento in cui l' avviso di accertamento e' notificato al fallito stesso. Secondo la seconda sentenza, e' esclusa la possibilita' di ipotizzare una riammissione in termini del fallito per effetto della chiusura della procedura, per cui il termine per impugnare decorre anche in difetto di comunicazione dell' accertamento al fallito, essendo tale comunicazione necessaria solo in ipotesi di inequivoca volonta' dell' ufficio fallimentare di non impugnare la pretesa tributaria. L' A. esamina separatamente le due pronunce, approfondendo il rapporto fra art. 43 l. fall. e legittimazione ad impugnare del fallito, ed evidenziando le incertezze interpretative che ancora esistono sulla materia.
art. 443 l. fall.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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