Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220021
IDG951005611
95.10.05611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Succio Roberto
La cassazione conferma: il "cono d' ombra" non libera dall' obbligo di corrispondere il canone R.A.I.
Nota a Cass. sez. I civ. 3 agosto 1993, n. 8549
Dir. prat. trib., an. 66 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 441-452
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D2328
Secondo quanto affermato dalla sentenza in rassegna, i possessori di apparecchi televisivi in grado di ricevere emissioni radiotelevisive straniere o italiane, pubbliche o private, sono tenuti al pagamento del canone di cui al r.d.l. 246/1938, ancorche' residenti in zone non coperte, per mancanza di idoneo ripetitore, dalle trasmissioni del servizio pubblico nazionale. Premesso che e' ormai consolidato l' orientamento che considera quale tassa il canone televisivo, l' A. ripercorre la giurisprudenza sulla materia, e commenta brevemente la tesi accolta dalla Corte di Cassazione, che sancisce l' obbligo di pagare il canone in base al solo presupposto della detenzione dell' apparecchio, indipendentemente dalla possibilita' di ricevere i programmi trasmessi dalla RAI.
r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 15 comma 2 l. 14 aprile 1975, n. 103
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati