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220027
IDG951005617
95.10.05617 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manieri Pesci Luca
Sulla sostituzione dell' avviso di accertamento nullo
Nota a Cass. sez. I civ. 21 agosto 1993, n. 8854
Dir. prat. trib., an. 66 (1995), fasc. 3, pt. 2, pag. 521-527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D215
Secondo la sentenza in nota l' amministrazione finanziaria, in forza del suo potere di autotutela, puo', prima che sia scaduto il termine per l' accertamento dei redditi, legittimamente sostituire un avviso di accertamento nullo con altro conforme alla legge, sempre che l' atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell' eventuale giudicato formatosi sull' atto. In questo modo, osserva l' A., la Corte di Cassazione ha confermato la recente giurisprudenza in materia di sostituzione di un atto di accertamento nullo. L' A. ritiene pero' che tale orientamento non tenga adeguatamente conto della reale portata dell' art. 43 d.p.r. 600/1973. Approfondisce quindi la natura del secondo atto di accertamento.
art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 43 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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