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220064
IDG951105654
95.11.05654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Oppicelli Antonio M.
(Modestissimo) contributo dissenziente rispetto all' orientamento della Cassazione sull' operativita' degli artt. 599-600 cod. nav.
Nota a Cass. sez. I civ. 21 giugno 1993, n. 6871
Dir. maritt., s. 3, an. 97 (1995), fasc. 2, pag. 396-402
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9371; D937123
Secondo la massima della sentenza in nota nella causa avanti a un Tribunale presso il quale non sia stato istituito un albo speciale dei consulenti marittimi, formato a norma dell' art. 475 reg. nav. mar., la nomina di un consulente tecnico si intende fatta a norma dell' art. 61 cod. proc. civ. e non dell' art. 599 cod. nav. e pertanto il suo intervento in camera di consiglio e' solo discrezionale. L' A. approfondisce la questione richiamando la normativa sulla materia e l' orientamento della giurisprudenza; indica, quindi, le ragioni che fanno ritenere la decisione della Suprema Corte non condivisibile.
art. 599 c. nav. art. 600 c. nav. art. 61 c.p.c. art. 475 reg. c. nav.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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