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220184
IDG951205774
95.12.05774 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cons. Stato Comm. speciale pubblico impiego 10 novembre 1994
Foro amm., an. 71 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 1033
D143; D16114
Secondo le massime del parere in commento "la sospensione facoltativa per gravi motivi puo' essere disposta anche dopo l' entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988. Dopo l' adozione della sospensione, la contestazione deve avvenire entro quaranta giorni, dalla comunicazione all' impiegato del provvedimento di sospensione, art. 91, t.u. imp. civ. St. La soppressione dell' obbligo generale di sospensione del procedimento disciplinare per la pregiudizialita' penale non importa l' abrogazione delle norme, relative ai singoli settori, che dispongono nel senso della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, senza rinvio all' art. 3 c.p.p. del 1930". L' A. richiama i precedenti giurisprudenziali sulla questione.
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