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Documento


220193
IDG951205783
95.12.05783 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quagliotti Angelo
La delega di funzioni del Sindaco ai consiglieri
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 69 (1995), fasc. 11-12 (16 giugno), pag. 1244-1248
D14210; D14212
L' A. ricorda che il r.d. 297/1911 disciplinava in modo chiaro la delega di funzioni proprie del Sindaco, che era consentita solo a favore degli assessori. Si sofferma quindi sulle innovazioni recate dalla l. 142/1990, che demanda all' autonomia statutaria dell' Ente locale il potere di determinare le attribuzioni dei suoi organi, osservando che questo principio vale anche per le deleghe. Pertanto, mentre la materia e' regolata dalla legge per il caso in cui si tratti del Sindaco come ufficiale di Governo, non c' e' piu' una disciplina statale per le deleghe rilasciate dal Sindaco come capo dell' amministrazione comunale. Dopo approfondito esame l' A. conclude che il piu' recente orientamento propende per la inammissibilita' di ogni forma di delega di funzioni del Sindaco ai consiglieri comunali. Ritiene, peraltro, che possa essere consentito al Sindaco, in particolari occasioni, di valersi dell' ausilio dei consiglieri, conferendo ad essi incarichi precisi ed escludendo una vera e propria delega di funzioni.
art. 67 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 art. 154 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 l. 8 giugno 1990, n. 142 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 l. 25 marzo 1993, n. 81
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