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220217
IDG951205807
95.12.05807 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Avanzini Giulia
Concessione edilizia e decorrenza dei termini di impugnazione
Nota a Cons. Stato sez. V 17 gennaio 1994, n. 29 Cons. Stato sez. V 9 aprile 1994, n. 275
Riv. Giur. Urbanistica, an. 11 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-20
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18220
La prima sentenza in rassegna afferma che il termine per l' impugnazione di una concessione edilizia da parte dei terzi decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, da rapportarsi al concreto svolgersi dell' attivita' edilizia; la seconda sentenza puntualizza che la piena conoscenza del provvedimento deve intendersi non come generica conoscenza di un' attivita' edilizia, ma come conoscenza del contenuto del progetto approvato; tale conoscenza non si puo' presumere dall' invio, da parte del ricorrente, di una diffida nella quale si lamenta genericamente, con riferimento all' attivita' di sbancamento, l' inosservanza delle distanze legali. La nota ricorda preliminarmente due principi giurisprudenziali indiscussi: i termini di impugnazione non iniziano a decorrere dalla pubblicazione della concessione sull' albo pretorio del Comune; la prova della piena conoscenza dell' atto incombe sulla parte che eccepisce la tardivita' del ricorso e deve essere irrefutabile. Vengono quindi presi in considerazione i diversi orientamenti per quanto riguarda il "dies a quo" per la decorrenza dei termini di impugnazione; l' A. ritiene che il dato materiale della ultimazione dei lavori possa costituire l' elemento su cui fondare la valutazione della piena conoscenza.
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