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| IDG951205807 | |
| 95.12.05807 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Avanzini Giulia
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| Concessione edilizia e decorrenza dei termini di impugnazione
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| Nota a Cons. Stato sez. V 17 gennaio 1994, n. 29
Cons. Stato sez. V 9 aprile 1994, n. 275
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| Riv. Giur. Urbanistica, an. 11 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-20
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1822; D18220
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| La prima sentenza in rassegna afferma che il termine per l'
impugnazione di una concessione edilizia da parte dei terzi decorre
dalla piena conoscenza del provvedimento, da rapportarsi al concreto
svolgersi dell' attivita' edilizia; la seconda sentenza puntualizza
che la piena conoscenza del provvedimento deve intendersi non come
generica conoscenza di un' attivita' edilizia, ma come conoscenza del
contenuto del progetto approvato; tale conoscenza non si puo'
presumere dall' invio, da parte del ricorrente, di una diffida nella
quale si lamenta genericamente, con riferimento all' attivita' di
sbancamento, l' inosservanza delle distanze legali. La nota ricorda
preliminarmente due principi giurisprudenziali indiscussi: i termini
di impugnazione non iniziano a decorrere dalla pubblicazione della
concessione sull' albo pretorio del Comune; la prova della piena
conoscenza dell' atto incombe sulla parte che eccepisce la tardivita'
del ricorso e deve essere irrefutabile. Vengono quindi presi in
considerazione i diversi orientamenti per quanto riguarda il "dies a
quo" per la decorrenza dei termini di impugnazione; l' A. ritiene che
il dato materiale della ultimazione dei lavori possa costituire l'
elemento su cui fondare la valutazione della piena conoscenza.
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