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220221
IDG951205811
95.12.05811 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gozzetti Stefano
L' efficacia dei piani di lottizzazione rispetto ai terzi
Nota a Cass. sez. II civ. 11 febbraio 1994, n. 1384
Riv. Giur. Urbanistica, vol. amb000, an. 11 (1995), fasc. 1, pt. 1, pag. 95-99
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18234
Affrontando esplicitamente, per la prima volta, il problema dell' efficacia delle convenzioni urbanistiche, la Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza in epigrafe, che i piani di lottizzazione convenzionali, anche una volta completata la procedura per la loro approvazione o l' autorizzazione, non assumono mai valore di norme edilizie e nei confronti dei terzi possono conseguire solo l' efficacia propria degli strumenti contrattuali; pertanto l' adempimento dell' obbligo di realizzare opere di urbanizzazione, assunto da un privato in una convenzione di lottizzazione, puo' essere preteso dal Comune, ma non dagli acquirenti dei singoli immobili. Sottolineata l' importanza dei principi affermati nella pronuncia, l' A. approfondisce la natura e le caratteristiche della convenzione di lottizzazione, ripercorrendo la non costante giurisprudenza sulla materia. Esamina quindi le problematiche attinenti agli effetti dell' accordo.
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765
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