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220247
IDG951505837
95.15.05837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso P.
Osservazione a C. Cost. 8 maggio 1995, n. 152
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2035-2039
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4252; D50414
L' art. 16 l. 689/1981 prevede l' istituto del pagamento in misura ridotta, che corrisponde all' oblazione di cui all' art. 162 c.p. Mentre, pero', per l' art. 162 c.p. l' oblazione consiste nel pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo della pena stabilita normativamente, per l' art. 16 l. 689/1981 il pagamento e' previsto per un importo pari al terzo del massimo o, se piu' favorevole, al doppio del minimo edittale. Con le sentenze in epigrafe, la Consulta e la Cassazione contribuiscono a dare un' ulteriore spallata, sostiene l' A., alla tesi interpretativa secondo cui, ritenuta la mancanza del minimo edittale, l' oblazione possa consistere esclusivamente nel pagamento del terzo del massimo. Problemi di natura interpretativa si presentano allorquando la norma, contenente lo specifico precetto e la relativa sanzione, determina solo la misura massima, omettendo l' indicazione della minima.
art. 10 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 6 lr. AB 19 luglio 1984, n. 47 art. 26 c.p. art. 162 c.p.



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