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220248
IDG951505838
95.15.05838 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Travi A.
Osservazione a C. Cost. 8 maggio 1995, n. 152 Cass. sez. I civ. 24 maggio 1994, n. 5067
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2036-2039
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4252; D50414
La sentenza della Corte Costituzionale dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 6 l.r. Abruzzo 47/1984 "nella parte in cui, nell' ipotesi di violazione depenalizzata ai sensi dell' art. 32 l. 689/81, punita con sanzione amministrativa per la quale la legge prevede solo il massimo edittale, non consente all' interessato di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come disciplinato dall' art. 16 della stessa legge n. 689, corrispondendo il doppio del minimo edittale ricavato dal disposto dell' art. 26 c.p.". L' A. esamina la sentenza, rilevandone l' importanza pratica rispetto all' ordinamento regionale perche' comporta la necessita' di ammettere il pagamento in misura ridotta anche per tutte le violazioni amministrative disciplinate da leggi regionali, senza la possibilita' di deroghe. La pronuncia, pero', ha anche una rilevanza ulteriore: se la previsione del pagamento in misura ridotta costituisce un "principio", a tale previsione si deve riconoscere valore come criterio direttivo anche ai fini dell' interpretazione delle leggi statali.
art. 10 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 6 l.r. AB 19 luglio 1984, n. 47 art. 26 c.p. art. 162 c.p.



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