| 220254 | |
| IDG951505844 | |
| 95.15.05844 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Sbaraglio Gloria
| |
| In tema di notificazione dell' impugnazione presso il procuratore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Cass. sez. lav. 22 aprile 1995, n. 4540
| |
| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2113-2118
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4205
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Richiamata la vicenda di cui alla sentenza annotata, l' A. esamina l'
affermazione di cui alla massima, secondo la quale "la notificazione
del ricorso in Cassazione presso un procuratore diverso da quello che
aveva rappresentato la parte nel giudizio a quo (nella specie, ad un
collega di studio di quest' ultimo) e' inesistente per mancanza di
qualsiasi riferimento con l' effettivo destinatario dell' atto, con
la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile".
Le osservazioni sviluppate e la rassegna giurisprudenziale e
dottrinale proposta inducono l' A. ad affermare conclusivamente che
l' irreparabile "anomalia" del procedimento di notificazione
ravvisata dalla Corte, in realta' non sussisteva, trattandosi
certamente di un atto viziato per erronea indicazione del soggetto
abilitato a riceverlo, ma tuttavia non privo degli elementi
essenziali per la sua riconduzione nella fattispecie legale
configurata dall' art. 330 c.p.c. e, comunque, non affetto da quella
totale inidoneita' ad assolvere la funzione sua propria che sola
potrebbe giustificare la sanzione dell' assoluta inefficacia.
| |
| art. 330 c.p.c.
| |
| | |