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220255
IDG951505845
95.15.05845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Cessazione dell' attivita' di allevamento del bestiame da parte dell' affittuario, risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento e garanzia del soddisfacimento del credito del cedente
Nota a Cass. sez. III civ. 28 marzo 1995, n. 3599
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2128-2134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91412
La sentenza annotata esclude, riguardo alla fattispecie esaminata, la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico concesso privo di scorte e senza obbligo di allevamento del bestiame, ove l' affittuario abbia alienato il bestiame allevato sul fondo senza sostituirlo con altro. L' A. esamina vari profili della sentenza, le cui affermazioni costituiscono un contributo di rilievo alla definizione del grave inadempimento atto a dar luogo alla risoluzione del contratto. E cio' assume maggior rilievo se la sentenza e' leggibile nel senso che la risoluzione del contratto d' affitto per grave inadempimento puo' aversi soltanto nei casi tassativamente indicati dall' art. 5 comma 2 l. 203/1982, senza assumere, tra l' altro, sotto il criterio del grave inadempimento, anche quei comportamenti non gravi, considerati violazione della "fedelta'", ritenuta da piu' parti "acconcia" a risolvere varie questioni.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203



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