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220271
IDG951505861
95.15.05861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monnini Michele
Brevi note in tema di revocazione e di altre impugnazioni esperibili contro le ordinanze di convalida ex art. 663 c.p.c., tra Corte costituzionale e Corte di cassazione
Nota a C. Cost. 20 febbraio 1995, n. 51
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 9, pt. 1, pag. 2414-2424
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D423
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 395, prima parte n. 1 c.p.c. "nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' che siano l' effetto del dolo di una delle parti in danno dell' altra". Con questa sentenza, la Corte Costituzionale aggiunge un altro tassello, sostiene l' A., al mosaico normativo delle impugnazioni esperibili avverso le ordinanze di convalida di cui all' art. 663 c.p.c. La Corte da', finalmente seguito, afferma l' A., alla propria giurisprudenza estensiva, che viene richiamata, come negli auspici di gran parte della dottrina. "De iure condito", in conseguenza degli interventi della Consulta, da un lato, e del "diritto vivente" delineato dalla Corte di Cassazione, dall' altro, l' A. ricostruisce la bipartizione generale in tema di impugnazioni esperibili avverso l' ordinanza di convalida di sfratto o di licenza per finita locazione o ancora per morosita', ex art. 663 c.p.c., allorquando comunque non sussistano i presupposti per l' opposizione tardiva, positivamente prevista dall' art. 668 c.p.c. "De iure condendo", l' A. richiama la proposta della dottrina di risolvere legislativamente il problema del regime di impugnabilita' delle ordinanze ex art. 663 c.p.c.
art. 395 c.p.c. art. 663 c.p.c.



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