| La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell'
art. 395, prima parte n. 1 c.p.c. "nella parte in cui non prevede la
revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per
morosita' che siano l' effetto del dolo di una delle parti in danno
dell' altra". Con questa sentenza, la Corte Costituzionale aggiunge
un altro tassello, sostiene l' A., al mosaico normativo delle
impugnazioni esperibili avverso le ordinanze di convalida di cui all'
art. 663 c.p.c. La Corte da', finalmente seguito, afferma l' A., alla
propria giurisprudenza estensiva, che viene richiamata, come negli
auspici di gran parte della dottrina. "De iure condito", in
conseguenza degli interventi della Consulta, da un lato, e del
"diritto vivente" delineato dalla Corte di Cassazione, dall' altro,
l' A. ricostruisce la bipartizione generale in tema di impugnazioni
esperibili avverso l' ordinanza di convalida di sfratto o di licenza
per finita locazione o ancora per morosita', ex art. 663 c.p.c.,
allorquando comunque non sussistano i presupposti per l' opposizione
tardiva, positivamente prevista dall' art. 668 c.p.c. "De iure
condendo", l' A. richiama la proposta della dottrina di risolvere
legislativamente il problema del regime di impugnabilita' delle
ordinanze ex art. 663 c.p.c.
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