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| IDG951505865 | |
| 95.15.05865 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scrivano P.
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| Osservazione a ord. Trib. Roma 27 ottobre 1994
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| Foro it., an. 120 (1995), fasc. 9, pt. 1, pag. 2596-2600
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31130; D311301; D44022
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| L' A. esamina, prima, i problemi che per quanto riguarda il criterio
con il quale viene giustificato il provvedimento affermativo ex art.
700 c.p.c. Infatti, si sostiene che, siccome al tempo in cui la
domanda e' stata presentata sussistevano "aspetti significativi"
della condotta lesiva, "non dovrebbero permanere margini di dubbio
sulla conoscibilita' della vicenda". Altre questioni che vengono
esaminate sono la esclusione della pubblicita' denigratoria, sia
perche' non manca un accostamento diretto fra i prodotti dei soggetti
in causa, sia per la veridicita' del messaggio, che non e'
tendenzioso ne' scorretto; e per quanto riguarda l' esclusione della
sussistenza della pubblicita' comparativa, a motivo dell'
inevitabilita' del confronto e per il fatto che si fosse svolta nell'
ambito delle regole della correttezza professionale. Questa questione
viene esaminata anche in riferimento alla disciplina in materia di
pubblicita' ingannevole dettata dal d.lg. 74/1992.
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| d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74
art. 700 c.p.c.
art. 2598 c.c.
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