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220275
IDG951505865
95.15.05865 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scrivano P.
Osservazione a ord. Trib. Roma 27 ottobre 1994
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 9, pt. 1, pag. 2596-2600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31130; D311301; D44022
L' A. esamina, prima, i problemi che per quanto riguarda il criterio con il quale viene giustificato il provvedimento affermativo ex art. 700 c.p.c. Infatti, si sostiene che, siccome al tempo in cui la domanda e' stata presentata sussistevano "aspetti significativi" della condotta lesiva, "non dovrebbero permanere margini di dubbio sulla conoscibilita' della vicenda". Altre questioni che vengono esaminate sono la esclusione della pubblicita' denigratoria, sia perche' non manca un accostamento diretto fra i prodotti dei soggetti in causa, sia per la veridicita' del messaggio, che non e' tendenzioso ne' scorretto; e per quanto riguarda l' esclusione della sussistenza della pubblicita' comparativa, a motivo dell' inevitabilita' del confronto e per il fatto che si fosse svolta nell' ambito delle regole della correttezza professionale. Questa questione viene esaminata anche in riferimento alla disciplina in materia di pubblicita' ingannevole dettata dal d.lg. 74/1992.
d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74 art. 700 c.p.c. art. 2598 c.c.



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