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220285
IDG951505875
95.15.05875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Simone R.
Osservazione a ord. TAR LA sez. II 9 gennaio 1995, n. 3
Foro it., an. 120 (1995), fasc. 9, pt. 3, pag. 478-480
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323; D31130; D87009
Con questa ordinanza il TAR rimette alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell' art. 177 Tr. CEE, la seguente questione pregiudiziale: "posto che l' art. 17 par. 1 lett. b, della direttiva CEE 89/552 prevede che i programmi televisivi sponsorizzati devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all' inizio e/o alla fine del programma, va devoluta alla cognizione della corte di Giustizia delle Comunita' Europee la questione, sollevata con riferimento alla normativa adottata dallo Stato italiano, se le norme della predetta direttiva prevedano una soglia minima per l' identificazione dello sponsor, si' da consentire liberamente forme ripetute di sponsorizzazione dei programmi, anche di carattere interno". L' A. esamina la questione nel piu' ampio contesto della materia delle sponsorizzazioni nell' ambito della disciplina comunitaria.
art. 4 d.m. 9 dicembre 1993, n. 581 art. 17 par. 1 lett. b Dir. CEE 89/552



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