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220294
IDG951505884
95.15.05884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cannada-Bartoli Eugenio
Accordo di programma e giurisdizione
Nota a Cass. sez. un. civ. 4 gennaio 1995, n. 91
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1173-1174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1215; D1204; D153
Secondo la pronuncia in epigrafe, per regolamento di competenza, "dall' accordo di programma intervenuto tra pubbliche amministrazioni puo' derivare, per soggetti estranei all' accordo, soltanto un interesse legittimo al mantenimento dell' accordo e spetta, pertanto, alla giurisdizione amministrativa decidere il ricorso avverso il provvedimento con il quale il sindaco sospende la sua precedente delibera di approvazione dell' accordo". L' A. solleva perplessita' riguardo al principio enunciato, per quanto riguarda la definizione delle situazioni soggettive dei ricorrenti compiuta con esclusivo e immediato riferimento all' accordo di programma. Non e' da escludere, invece, che da un accordo di programma non possano derivare diritti soggettivi.
art. 27 l. 8 giugno 1990, n. 142



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