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220295
IDG951505885
95.15.05885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Badini Confalonieri Alfonso
La Cassazione individua il saldo rilevante per la revocatoria delle rimesse sul conto corrente "scoperto"
Nota a Cass. sez. I civ. 15 novembre 1994, n. 9591
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1205-1212
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D3156; D3153
La sentenza annotata ripropone la lucida ed innovativa argomentazione, afferma l' A., espressa dalla pronuncia n. 2744/1994. In entrambe le sentenze la Corte di Cassazione completa il proprio indirizzo interpretativo in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, cosi' come era stato segnato dalla sentenza n. 5413/1982. Il problema, di cui l' A. approfondisce l' esame, e' quello di stabilire se ed eventualmente con quali presupposti i versamenti operati dal fallito sul proprio conto corrente bancario possano essere sottoposti a revocatoria fallimentare in quanto "pagamenti di debiti liquidi ed esigibili" o atti a titolo oneroso ai sensi dell' art. 67 comma 2 l. fall.; cio', in particolare, nell' ipotesi in cui il conto sia assistito da apertura di credito (artt. 1842 ss. c.c.), e quindi i versamenti vadano a diminuire un saldo negativo nei confronti della banca.
art. 67 l. fall. art. 1842 c.c. Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 Cass. 22 marzo 1994, n. 2744



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