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| IDG951505889 | |
| 95.15.05889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dominici Margherita
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| Sulla proponibilita' dell' eccezione di prosecuzione dopo la
rimessione in istruttoria con ordinanza collegiale
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| Nota a Cass. sez. II civ. 9 giugno 1994, n. 5611
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1301-1304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D413
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| L' A. espone i motivi per cui ritiene condivisibili i passaggi della
sentenza in epigrafe, che appare anticipare soluzioni che saranno
applicabili con l' entrata in vigore della novella del 1990 con
riferimento agli artt. 113 e 184 c.p.c. La massima in epigrafe
afferma che "ai sensi dell' art. 184 c.p.c., nel testo anteriore alla
Novella di cui alla l. 353/90 ed applicabile anche in fase di gravame
ai sensi dell' art. 359 stesso codice, un' eccezione non rilevabile
d' ufficio, come quella di prescrizione, non puo' essere sollevata,
per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni, atto che
determina una preclusione non superabile, a meno che la legge
disponga diversamente, neppure nel caso in cui il collegio, a cui la
causa sia stata rimessa dopo tale precisazione, rimetta a sua volta
le parti al giudice istruttore ai sensi dell' art. 279 c.p.c., per l'
ulteriore istruttoria".
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| l. 26 novembre 1990, n. 353
art. 183 c.p.c.
art. 184 c.p.c.
art. 279 c.p.c.
art. 359 c.p.c.
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