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220299
IDG951505889
95.15.05889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dominici Margherita
Sulla proponibilita' dell' eccezione di prosecuzione dopo la rimessione in istruttoria con ordinanza collegiale
Nota a Cass. sez. II civ. 9 giugno 1994, n. 5611
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1301-1304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D413
L' A. espone i motivi per cui ritiene condivisibili i passaggi della sentenza in epigrafe, che appare anticipare soluzioni che saranno applicabili con l' entrata in vigore della novella del 1990 con riferimento agli artt. 113 e 184 c.p.c. La massima in epigrafe afferma che "ai sensi dell' art. 184 c.p.c., nel testo anteriore alla Novella di cui alla l. 353/90 ed applicabile anche in fase di gravame ai sensi dell' art. 359 stesso codice, un' eccezione non rilevabile d' ufficio, come quella di prescrizione, non puo' essere sollevata, per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni, atto che determina una preclusione non superabile, a meno che la legge disponga diversamente, neppure nel caso in cui il collegio, a cui la causa sia stata rimessa dopo tale precisazione, rimetta a sua volta le parti al giudice istruttore ai sensi dell' art. 279 c.p.c., per l' ulteriore istruttoria".
l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 183 c.p.c. art. 184 c.p.c. art. 279 c.p.c. art. 359 c.p.c.



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