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220300
IDG951505890
95.15.05890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Revigliono Paolo
Le clausole di riscatto delle azioni non contrastano con il divieto dei patti successori
Nota a Cass. sez. II civ. 16 aprile 1994, n. 3609
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1333-1336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3020; D30287; D312201
Secondo l' art. 6 dello statuto di una societa' per azioni, in caso di successione, gli altri soci hanno facolta' di acquistare entro un anno degli eredi del "de cuius" le azioni per un valore determinabile secondo criteri prestabiliti. La Corte di Cassazione, decidendo sulla validita' di tale clausola, afferma che essa non integra la fattispecie di cui all' art. 458 c.c. relativamente al divieto di patti successori, ne' contrasta con la norma dell' art. 2355 comma 3 c.c. L' A. esamina la sentenza, approfondendo le questioni affrontate, rilevando la notevole importanza di questa decisione, considerata la crescente diffusione di clausole come quella oggetto della controversia.
art. 458 c.c. art. 679 c.c. art. 2355 c.c.



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