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Documento


220305
IDG951505895
95.15.05895 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Patriarca Sergio
Trasformazione regressiva e poteri dell' assemblea
Nota a Trib. Cagliari 21 dicembre 1994
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 1B, pag. 563-566
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312222; D3124
I due soci di larghissima maggioranza di una s.r.l. decidono, assente il socio titolare di una quota minima, di adottare la forma della societa' in nome collettivo. Conosciuta la decisione, il socio invia la propria dichiarazione di recesso. Dopo meno di un anno viene dichiarato il fallimento della societa' e, per estensione, dei due soci di maggioranza, mentre viene, per il momento, stralciata la posizione del terzo socio. Questi, con l' evidente finalita' di evitare qualsiasi coinvolgimento nel fallimento, agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullita' o inefficacia della delibera o, in subordine, l' accertamento del tempestivo esercizio del recesso. La sentenza in esame afferma che "e' nulla per impossibilita' giuridica la delibera di trasformazione regressiva assunta a maggioranza. Per trasformare legittimamente una societa' a responsabilita' limitata in societa' in nome collettivo e' necessario il consenso unanime dei soci". L' A. ritiene non convincente la soluzione accolta. Ribadisce la propria tesi secondo cui la delibera maggioritaria e' valida, ma inefficace per difetto di legittimazione a disporre di situazioni soggettive altrui senza l' espresso consenso di tutti i titolari delle medesime.
art. 2369 c.c. art. 2437 c.c. art. 2498 c.c. art. 2499 c.c.



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