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| IDG951505902 | |
| 95.15.05902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pitton Marina
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| Declaratoria di incostituzionalita' del rito abbreviato e poteri del
giudice di appello
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| Nota a Cass. sez. III pen. 18 gennaio 1993
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| Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 2, pag. 432-436
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50321; D0402; D634
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| Viene esaminata la questione relativa alla ritenuta impossibilita',
in capo al giudice d' appello investito del gravame dal solo
imputato, di annullare la precedente decisione emessa a seguito di
rito abbreviato e relativa ad un delitto astrattamente punibile con
l' ergastolo, sotto il profilo dell' inammissibilita' del rito
medesimo. L' A., prima di esaminare la decisione a cui e' pervenuta
la Corte sul punto (negativa), si propone di verificare se, in capo
al giudice d' appello sussista d' ufficio, il potere di annullare la
sentenza di primo grado, emessa ai sensi dell' art. 438 c.p.p. e con
cui si irrogo' la pena temporanea in luogo dell' ergastolo, sulla
base della ritenuta inammissibilita' del rito a seguito della
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell' art. 442 comma 2
ultimo periodo c.p.p. nella parte in cui alla pena dell' ergastolo
sostituiva la reclusione ad anni trenta, declaratoria intervenuta
successivamente alla chiusura di prima istanza.
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| art. 438 c.p.p.
art. 442 comma 2 c.p.p.
C. Cost. 23 aprile 1991, n. 176
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