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220312
IDG951505902
95.15.05902 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pitton Marina
Declaratoria di incostituzionalita' del rito abbreviato e poteri del giudice di appello
Nota a Cass. sez. III pen. 18 gennaio 1993
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 2, pag. 432-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50321; D0402; D634
Viene esaminata la questione relativa alla ritenuta impossibilita', in capo al giudice d' appello investito del gravame dal solo imputato, di annullare la precedente decisione emessa a seguito di rito abbreviato e relativa ad un delitto astrattamente punibile con l' ergastolo, sotto il profilo dell' inammissibilita' del rito medesimo. L' A., prima di esaminare la decisione a cui e' pervenuta la Corte sul punto (negativa), si propone di verificare se, in capo al giudice d' appello sussista d' ufficio, il potere di annullare la sentenza di primo grado, emessa ai sensi dell' art. 438 c.p.p. e con cui si irrogo' la pena temporanea in luogo dell' ergastolo, sulla base della ritenuta inammissibilita' del rito a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell' art. 442 comma 2 ultimo periodo c.p.p. nella parte in cui alla pena dell' ergastolo sostituiva la reclusione ad anni trenta, declaratoria intervenuta successivamente alla chiusura di prima istanza.
art. 438 c.p.p. art. 442 comma 2 c.p.p. C. Cost. 23 aprile 1991, n. 176



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