Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


220314
IDG951505904
95.15.05904 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dinacci Filippo Raffaele
Sulla responsabilita' penale del direttore di notiziario radio-televisivo
Nota a Trib. Roma sez. II pen. 20 marzo 1995
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 2, pag. 441-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323; D501050
Con la sentenza annotata, finalmente, afferma l' A., si e' affermato il principio dell' inapplicabilita' della fattispecie di cui all' art. 57 c.p. ai direttori di testate radiotelevisive. In particolare, si e' rilevato che il direttore responsabile di "un quotidiano radiotelevisivo... (e') equiparato a (quello) di un grande giornale soltanto ai fini dell' obbligo della registrazione presso la cancelleria del Tribunale", come sancito dall' art. 10 l. 223/1990. Pertanto tale specifica previsione non puo' che esprimere una portata normativa diretta ad escludere nei confronti del direttore di una testata radiotelevisiva forme ed ipotesi di responsabilita' contemplate per i direttori di giornali stampati. Di qui l' inapplicabilita' ai direttori di testate radiotelevisive della fattispecie criminosa omissiva contemplata dall' art. 57 c.p. L' A. esamina la sentenza e sostiene che l' interpretazione da essa favorita e' l' unica consentita dal disposto normativo.
art. 30 l. 6 agosto 1990, n. 223 art. 57 c.p.



Ritorna al menu della banca dati