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Documento


220316
IDG951505906
95.15.05906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mando' Matteo
La natura del rapporto di mutua assicurazione e la prescrizione del diritto alla prestazione
Giur. it., an. 147 (1995), fasc. 7, pt. 4, pag. 234-241
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D316; D3080
La Corte d' Appello di Torino, con la sentenza 1254/1992, ha ritenuto che il diritto all' indennizzo dovuto da una societa' mutua di assicurazione al proprio socio assicurato si prescrive in cinque anni. Richiamate la motivazione della sentenza e le posizioni della dottrina, divisa tra chi afferma l' esistenza di un solo rapporto negoziale e chi, invece, sostiene che vi siano due diversi rapporti collegati, ed esaminata la disciplina che regola la mutua di assicurazione, l' A. sostiene che al rapporto assicurativo mutualistico deve applicarsi il termine di prescrizione previsto per il contratto di assicurazione dall' art. 2952 c.c. Ma pure, qualora si seguisse la dottrina prevalente che ravvisa nel rapporto di adesione alla mutua di assicurazione un contrasto misto, la conclusione non sarebbe diversa.
art. 1884 c.c. art. 2952 c.c.



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