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220319
IDG951505909
95.15.05909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di Donato Elinda, Musacchio Marialucia
L' accertamento del fatto-reato da parte del giudice civile nel caso in cui sia stata pronunziata nei confronti del datore di lavoro sentenza di "patteggiamento"
Nota a ord. Pret. Campobasso 20 gennaio 1995
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 697-701
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701; D62
L' ordinanza in rassegna ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 comma 5 d.p.r. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell' esercizio del diritto di regresso dall' INAIL nei confronti del datore di lavoro del dipendente infortunato, l' accertamento del fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale a carico del datore di lavoro si sia concluso con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti. Evidenziata la rilevanza del provvedimento in commento, l' A. traccia il quadro della disciplina sulla responsabilita' del datore di lavoro, esaminando in quali casi ricorra l' ipotesi di responsabilita' civile. Richiama i precedenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sulla materia, e conclude valutando positivamente la decisione del Pretore di Campobasso, il quale ha giustamente rilevato come la sentenza derivante dal c.d. patteggiamento non contenga una piena ed esplicita affermazione di responsabilita' dell' imputato.
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 8 d.p.r. 7 gennaio 1965, n. 164 art. 444 c.p.p.



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