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| IDG951505909 | |
| 95.15.05909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di Donato Elinda, Musacchio Marialucia
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| L' accertamento del fatto-reato da parte del giudice civile nel caso
in cui sia stata pronunziata nei confronti del datore di lavoro
sentenza di "patteggiamento"
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| Nota a ord. Pret. Campobasso 20 gennaio 1995
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| Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 697-701
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D701; D62
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| L' ordinanza in rassegna ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 comma 5 d.p.r.
1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'
esercizio del diritto di regresso dall' INAIL nei confronti del
datore di lavoro del dipendente infortunato, l' accertamento del
fatto-reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso
in cui il procedimento penale a carico del datore di lavoro si sia
concluso con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle
parti. Evidenziata la rilevanza del provvedimento in commento, l' A.
traccia il quadro della disciplina sulla responsabilita' del datore
di lavoro, esaminando in quali casi ricorra l' ipotesi di
responsabilita' civile. Richiama i precedenti interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione sulla materia, e conclude
valutando positivamente la decisione del Pretore di Campobasso, il
quale ha giustamente rilevato come la sentenza derivante dal c.d.
patteggiamento non contenga una piena ed esplicita affermazione di
responsabilita' dell' imputato.
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| art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 8 d.p.r. 7 gennaio 1965, n. 164
art. 444 c.p.p.
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