| La nota di cui in oggetto analizza, con l' indicazione di opportuni
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, la discussa problematica
circa l' ammissibilita' della proposizione di opposizione ai sensi
dell' art. 615 c.p.c. da parte del terzo detentore (o possessore)
autonomo avverso l' esecuzione per rilascio di immobile. In primo
luogo il contributo si sofferma sulla sintesi delle ragioni che hanno
determinato l' estensore della decisione in commento ad optare per l'
adesione alla tesi negativa. Tuttavia nello studio si evidenziano le
motivazioni, complessivamente piu' convincenti, che, invece, hanno
indirizzato la giurisprudenza piu' recente, anche di legittimita',
confortata dalla prevalente dottrina, a ritenere sussistente la
legittimazione del terzo, titolare di un diritto qualificato sul bene
concretamente assoggettato all' esecuzione in forma specifica, ad
avanzare il predetto rimedio oppositivo. Innanzitutto si pone in
rilievo il criterio distintivo tra le due azioni di opposizione
ordinaria di terzo e di opposizione all' esecuzione, tendendo la
prima a far accertare l' inestensibilita' dell' efficacia nei
riguardi del terzo collocantesi in una posizione legittima ma
incompatibile con quella oggetto della sentenza resa "inter alios" e
la seconda a far dichiarare l' ineseguibilita' di quel titolo nei
riguardi della sfera giuridica del terzo e, quindi, a contestare
direttamente il diritto ad agire "in executivis" nei suoi confronti
come soggetto in concreto nella disponibilita' del bene da rilasciare
coattivamente. Nella parte finale del contributo si sottolinea, poi,
come l' opposizione ex art. 615 c.p.c. si atteggi come l' unico
strumento di tutela in favore del terzo titolato qualora l'
esecuzione per rilascio si fondi su ordinanza provvisoria di rilascio
intervenuta tra altri soggetti: in conclusione si precisa che la
giurisprudenza ha puntualizzato che, nel giudizio di opposizione all'
esecuzione intentato dal terzo (in virtu' di una posizione
legittimante autonoma), l' esecutante opposto potrebbe chiedere,
nello stesso giudizio, in via riconvenzionale, la formazione di un
titolo esecutivo "ex novo" opponibile anche nei riguardi dello stesso
terzo ed idoneo a fondare una diversa esecuzione per rilascio che,
appunto, consenta allo stesso esecutante di superare le ragioni
opposte in sede esecutiva dal terzo medesimo.
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