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220321
IDG951505911
95.15.05911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrato Aldo
Nell' esecuzione per il rilascio di immobile e' configurabile la legittimazione del terzo detentore autonomo a proporre esecuzione all' opposizione? Un problema ancora aperto
Nota a Pret. Verona 23 novembre 1994
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 723-728
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D44012
La nota di cui in oggetto analizza, con l' indicazione di opportuni riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, la discussa problematica circa l' ammissibilita' della proposizione di opposizione ai sensi dell' art. 615 c.p.c. da parte del terzo detentore (o possessore) autonomo avverso l' esecuzione per rilascio di immobile. In primo luogo il contributo si sofferma sulla sintesi delle ragioni che hanno determinato l' estensore della decisione in commento ad optare per l' adesione alla tesi negativa. Tuttavia nello studio si evidenziano le motivazioni, complessivamente piu' convincenti, che, invece, hanno indirizzato la giurisprudenza piu' recente, anche di legittimita', confortata dalla prevalente dottrina, a ritenere sussistente la legittimazione del terzo, titolare di un diritto qualificato sul bene concretamente assoggettato all' esecuzione in forma specifica, ad avanzare il predetto rimedio oppositivo. Innanzitutto si pone in rilievo il criterio distintivo tra le due azioni di opposizione ordinaria di terzo e di opposizione all' esecuzione, tendendo la prima a far accertare l' inestensibilita' dell' efficacia nei riguardi del terzo collocantesi in una posizione legittima ma incompatibile con quella oggetto della sentenza resa "inter alios" e la seconda a far dichiarare l' ineseguibilita' di quel titolo nei riguardi della sfera giuridica del terzo e, quindi, a contestare direttamente il diritto ad agire "in executivis" nei suoi confronti come soggetto in concreto nella disponibilita' del bene da rilasciare coattivamente. Nella parte finale del contributo si sottolinea, poi, come l' opposizione ex art. 615 c.p.c. si atteggi come l' unico strumento di tutela in favore del terzo titolato qualora l' esecuzione per rilascio si fondi su ordinanza provvisoria di rilascio intervenuta tra altri soggetti: in conclusione si precisa che la giurisprudenza ha puntualizzato che, nel giudizio di opposizione all' esecuzione intentato dal terzo (in virtu' di una posizione legittimante autonoma), l' esecutante opposto potrebbe chiedere, nello stesso giudizio, in via riconvenzionale, la formazione di un titolo esecutivo "ex novo" opponibile anche nei riguardi dello stesso terzo ed idoneo a fondare una diversa esecuzione per rilascio che, appunto, consenta allo stesso esecutante di superare le ragioni opposte in sede esecutiva dal terzo medesimo.
art. 404 comma 1 c.p.c. art. 615 c.p.c. art. 619 c.p.c. art. 624 c.p.c. art. 625 c.p.c.



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