| La nota esamina il problema della qualificazione giuridica dell'
azione diretta che gli ausiliari dell' appaltatore possono esperire
nei confronti del committente, ai sensi dell' art. 1676 c.c. Si
pongono in rassegna le principali posizioni di dottrina e
giurisprudenza sul punto proponendo una impostazione che, considerati
i rapporti e gli interessi intercorrenti tra le parti, pone in
rilievo l' esistenza di un accollo ex lege tra committente ed
appaltatore per il pagamento di quanto dovuto agli ausiliari per il
compimento dell' opera, di cui il committente risulti ancora debitore
al momento del fallimento dell' appaltatore. Cio' comporta la
possibilita', per gli ausiliari, di aderire a tale accollo,
richiedendo l' adempimento, con modalita' diverse, all' appaltatore o
al committente. Si ritiene, inoltre, che il committente possa,
legittimamente, opporre agli ausiliari tanto le eccezioni fondate sul
rapporto di lavoro intercorrente con l' appaltatore, quanto quelle
relative al contratto di appalto. Si giustifica, infine, la
proponibilita' dell' azione diretta anche ad avvenuto fallimento del
committente, posto che si tratta di azione tra terzi espressamente
prevista dalla legge.
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