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220324
IDG951505914
95.15.05914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palmieri Giuseppe, Fiorilli Giovanni
Provvedimento cautelare di rigetto e liquidazione delle spese tra opposizione e reclamo
Nota a ord. Trib. Verona 10 maggio 1994
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 747-750
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402
Con la nota gli AA. passano in rassegna la compatibilita' o meno del rimedio dell' opposizione ad ordinanza di liquidazione delle spese, prevista dall' art. 669 septies c.p.c., in tema di provvedimenti cautelari di rigetto, alla luce del piu' recente orientamento della Corte Costituzionale in materia di reclamabilita' dei provvedimenti cautelari, siano essi di accoglimento che di rigetto di rito. Conclusivamente, solo in caso di provvedimento cautelare negativo, che condanni il ricorrente alle spese, e' concepibile il mezzo di impugnativa dell' opposizione di cui all' art. 669 septies; di contro, nelle ipotesi di integrale compensazione delle spese, di compensazione parziale o, ancora, di omessa pronuncia sulle stesse, in un sistema che prevede la reclamabilita' delle ordinanze cautelari di rigetto, l' unico rimedio possibile e', per l' appunto, il reclamo
art. 295 c.p.c. art. 645 c.p.c. art. 669 septies c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c.



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