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220325
IDG951505915
95.15.05915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Intersimone Santina
Vendita di "aliud pro alio"
Nota a Pret. Salerno sez. Eboli 24 marzo 1994
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 753-754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630
La prestazione di un bene radicalmente diverso da quello dovuto, tipica della vendita "aliud pro alio", legittima il compratore a chiedere la risoluzione di un contratto di compravendita, per l' inidoneita' dello stesso all' uso progettato. Si ha consegna di "aliud pro alio", non solo qualora la res tradita appartenga ad un genere del tutto diverso da quello pattuito, ma anche in ipotesi di mancanza delle particolari qualita' necessarie perche' la stessa assolva la sua naturale funzione economico-sociale o quella particolare funzione che le parti abbiano assunto come essenziale. La "diversita'" e' spesso utilizzata quale parametro di riferimento per sfuggire al rigido regime dei difetti e della mancanza di qualita' e per garantire alle parti quelle particolari funzioni del bene pattuito assunte essenziali (nella specie, la memoria del computer consegnato e' stata ritenuta idonea a soddisfare solo esigenze informatiche elementari, inadeguate rispetto alle esigenze dell' acquirente). La retroattivita', derivante dalla risoluzione del contratto, toglie valore alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali gia' effettuata e legittima la restituzione di quanto versato indebitamente e della prestazione (materiale fornito) ormai priva di causa. L' assimilazione dell' obbligo restitutorio al debito di valore, non univocamente accettato dalla giurisprudenza, e' condivisibile in ossequio alle recenti precisazioni giurisprudenziali allorche' obbligate alla restituzione e' la parte che con la propria inadempienza ha dato luogo allo scioglimento del contratto.
l. 11 dicembre 1985, n. 765 art. 1218 c.c.



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