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| IDG951505915 | |
| 95.15.05915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Intersimone Santina
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| Vendita di "aliud pro alio"
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| Nota a Pret. Salerno sez. Eboli 24 marzo 1994
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| Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 753-754
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30630
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| La prestazione di un bene radicalmente diverso da quello dovuto,
tipica della vendita "aliud pro alio", legittima il compratore a
chiedere la risoluzione di un contratto di compravendita, per l'
inidoneita' dello stesso all' uso progettato. Si ha consegna di
"aliud pro alio", non solo qualora la res tradita appartenga ad un
genere del tutto diverso da quello pattuito, ma anche in ipotesi di
mancanza delle particolari qualita' necessarie perche' la stessa
assolva la sua naturale funzione economico-sociale o quella
particolare funzione che le parti abbiano assunto come essenziale. La
"diversita'" e' spesso utilizzata quale parametro di riferimento per
sfuggire al rigido regime dei difetti e della mancanza di qualita' e
per garantire alle parti quelle particolari funzioni del bene
pattuito assunte essenziali (nella specie, la memoria del computer
consegnato e' stata ritenuta idonea a soddisfare solo esigenze
informatiche elementari, inadeguate rispetto alle esigenze dell'
acquirente). La retroattivita', derivante dalla risoluzione del
contratto, toglie valore alla causa giustificatrice delle
attribuzioni patrimoniali gia' effettuata e legittima la restituzione
di quanto versato indebitamente e della prestazione (materiale
fornito) ormai priva di causa. L' assimilazione dell' obbligo
restitutorio al debito di valore, non univocamente accettato dalla
giurisprudenza, e' condivisibile in ossequio alle recenti
precisazioni giurisprudenziali allorche' obbligate alla restituzione
e' la parte che con la propria inadempienza ha dato luogo allo
scioglimento del contratto.
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| l. 11 dicembre 1985, n. 765
art. 1218 c.c.
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