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Documento


220333
IDG951505923
95.15.05923 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Catarinella Piermauro
Per una maggiore tutela penale dei consumatori: i casi delle truffe per posta o tramite vendite televisive
Nota a Pret. Roma 12 febbraio 1993
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 804-805
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51910
Nella nota l' A. analizza, con minuziosa analisi, gli elementi costitutivi del delitto di truffa. In particolare, si sofferma su taluni aspetti della nostra vita quotidiana in cui possono essere realizzate truffe a danno di inermi e sprovveduti cittadini; in tali casi gli artifizi e raggiri sono posti in essere da abili e fantasiosi venditori televisivi i quali offrono in vendita determinati oggetti a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato, cosi' da far credere allo spettatore che trattasi di un vero e proprio affare; spesso pero' l' oggetto mostrato e rappresentato non possiede affatto quelle caratteristiche decantate in televisione e si rivela, magari dopo un certo periodo di tempo, assolutamente inservibile. In siffatti casi la volonta' dello spettatore e' stata abilmente coartate. Il venditore verrebbe meno, secondo il commentatore, a quella doverosa lealta' pre-contrattuale richiesta dalla legge civile e penale e, rappresentando la realta' delle cose in maniera artificiosa e, comunque, non veritiera, fa sorgere in capo all' acquirente una volonta' diversa da quella che avrebbe manifestato se non fosse stato indotto in errore proprio da quegli artifizi e raggiri di cui e' rimasto vittima. L' A. ricorda poi che secondo la tesi maggioritaria seguita dalla Cassazione penale non assume rilievo alcuno che la persona offesa si sia comportata con superficialita'; infatti, in punto di diritto, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l' idoneita' dell' artifizio e raggiro ad indurre in errore la stessa persona offesa. Il commentatore rivolge infine un invito al legislatore e a tutti gli operatori della giustizia penale perche' venga rivista la struttura procedurale dell' art. 640 c.p ed, in particolare, la sua perseguibilita' a querela di parte.
d.lg. 15 gennaio 1992, n. 50 art. 640 c.p.



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