| Nella nota l' A. analizza, con minuziosa analisi, gli elementi
costitutivi del delitto di truffa. In particolare, si sofferma su
taluni aspetti della nostra vita quotidiana in cui possono essere
realizzate truffe a danno di inermi e sprovveduti cittadini; in tali
casi gli artifizi e raggiri sono posti in essere da abili e
fantasiosi venditori televisivi i quali offrono in vendita
determinati oggetti a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di
mercato, cosi' da far credere allo spettatore che trattasi di un vero
e proprio affare; spesso pero' l' oggetto mostrato e rappresentato
non possiede affatto quelle caratteristiche decantate in televisione
e si rivela, magari dopo un certo periodo di tempo, assolutamente
inservibile. In siffatti casi la volonta' dello spettatore e' stata
abilmente coartate. Il venditore verrebbe meno, secondo il
commentatore, a quella doverosa lealta' pre-contrattuale richiesta
dalla legge civile e penale e, rappresentando la realta' delle cose
in maniera artificiosa e, comunque, non veritiera, fa sorgere in capo
all' acquirente una volonta' diversa da quella che avrebbe
manifestato se non fosse stato indotto in errore proprio da quegli
artifizi e raggiri di cui e' rimasto vittima. L' A. ricorda poi che
secondo la tesi maggioritaria seguita dalla Cassazione penale non
assume rilievo alcuno che la persona offesa si sia comportata con
superficialita'; infatti, in punto di diritto, non ha rilievo la
mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della
persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'
idoneita' dell' artifizio e raggiro ad indurre in errore la stessa
persona offesa. Il commentatore rivolge infine un invito al
legislatore e a tutti gli operatori della giustizia penale perche'
venga rivista la struttura procedurale dell' art. 640 c.p ed, in
particolare, la sua perseguibilita' a querela di parte.
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