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220334
IDG951505924
95.15.05924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cardillo Annibale
La legittimazione passiva nelle vertenze sull' indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Questioni e problemi sollevati dalla recente evoluzione giurisprudenziale
Nota a App. Napoli sez. I civ. 17 febbraio 1995, n. 414
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 808-813
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D153
La sentenza in epigrafe esclude la legittimazione passiva nel giudizio sull' indennita' dell' impresa che cura la procedura espropriativa direttamente ma spendendo il nome del committente. La giurisprudenza prevalente ritiene che quando piu' enti cooperano alla realizzazione di un' opera pubblica la legittimazione passiva va determinata in base alla quantita' e qualita' dei poteri conferiti dall' ente competente al soggetto esecutore. Tuttavia non sempre e' agevole individuare il responsabile perche' la casistica offre situazioni disparate. La Suprema Corte di recente con due sentenze contemporanee individua criteri contraddittori. Uno fondato su cio' che si manifesta nella procedura espropriativa indipendentemente dalla realta': comportamenti come l' offerta o il deposito dell' indennita' generano affidamento nei terzi e chi li mette in essere deve ritenersi legittimato passivo (Cassazione 1504/1993). L' altro ritiene che il giudice deve accertare se l' individuazione dell' espropriante operata dal decreto sia corretta e legittima (Cassazione 2741/1993). Ma occorre rilevare che seppure il decreto indicasse un espropriante diverso da quello effettivo il vizio sarebbe estraneo alla determinazione dell' indennita' e pertanto incensurabile da parte del giudice ordinario. Il vizio dell' atto -sotto il profilo dell' illegittimita' e dell' eccesso di potere- sfuggirebbe ai limiti di applicabilita' del disposto di cui all' art. 5 della legge di abolizione del contenzioso amministrativo. E' opinione dell' A. che il responsabile va individuato pertanto in base all' atto da cui scaturisce l' impugnazione. Viceversa la tutela del privato rischia di essere perseguita con strumenti non previsti dall' ordinamento giuridico.
art. 60 l. 22 ottobre 1971, n. 865



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