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| IDG951505924 | |
| 95.15.05924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cardillo Annibale
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| La legittimazione passiva nelle vertenze sull' indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Questioni e problemi sollevati
dalla recente evoluzione giurisprudenziale
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| Nota a App. Napoli sez. I civ. 17 febbraio 1995, n. 414
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| Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 808-813
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1310; D153
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| La sentenza in epigrafe esclude la legittimazione passiva nel
giudizio sull' indennita' dell' impresa che cura la procedura
espropriativa direttamente ma spendendo il nome del committente. La
giurisprudenza prevalente ritiene che quando piu' enti cooperano alla
realizzazione di un' opera pubblica la legittimazione passiva va
determinata in base alla quantita' e qualita' dei poteri conferiti
dall' ente competente al soggetto esecutore. Tuttavia non sempre e'
agevole individuare il responsabile perche' la casistica offre
situazioni disparate. La Suprema Corte di recente con due sentenze
contemporanee individua criteri contraddittori. Uno fondato su cio'
che si manifesta nella procedura espropriativa indipendentemente
dalla realta': comportamenti come l' offerta o il deposito dell'
indennita' generano affidamento nei terzi e chi li mette in essere
deve ritenersi legittimato passivo (Cassazione 1504/1993). L' altro
ritiene che il giudice deve accertare se l' individuazione dell'
espropriante operata dal decreto sia corretta e legittima (Cassazione
2741/1993). Ma occorre rilevare che seppure il decreto indicasse un
espropriante diverso da quello effettivo il vizio sarebbe estraneo
alla determinazione dell' indennita' e pertanto incensurabile da
parte del giudice ordinario. Il vizio dell' atto -sotto il profilo
dell' illegittimita' e dell' eccesso di potere- sfuggirebbe ai limiti
di applicabilita' del disposto di cui all' art. 5 della legge di
abolizione del contenzioso amministrativo. E' opinione dell' A. che
il responsabile va individuato pertanto in base all' atto da cui
scaturisce l' impugnazione. Viceversa la tutela del privato rischia
di essere perseguita con strumenti non previsti dall' ordinamento
giuridico.
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| art. 60 l. 22 ottobre 1971, n. 865
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