| 220335 | |
| IDG951505925 | |
| 95.15.05925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Negro Alessandra
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a decr. Trib. Modica 8 aprile 1993
| |
| Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 824-826
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D2315; D31352
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La sentenza in nota concerne l' assoggettabilita' all' IVA del
compenso spettante al curatore fallimentare; la fattispecie in esame
e' stata risolta in senso negativo sulla base di tre principi
fondamentali: 1) l' incarico di curatore fallimentare non presuppone
l' iscrizione in alcun albo o ruolo per l' esercizio della relativa
funzione; 2) il curatore fallimentare e' un pubblico ufficiale il
quale svolge la sua funzione nell' ambito di un "munus publicum", in
qualita' di ausiliario di giustizia sottoposto alla vigilanza dell'
autorita' giudiziaria e come tale, non puo' essere assimilato ad un
libero professionista, mancando i necessari caratteri di autonomia e
di discrezionalita' nell' esercizio dell' attivita' conferita; 3)
riguardo alle modalita' di esercizio di essa difetta il requisito
dell' abitualita', ai sensi dell' art. 5 d.p.r. 633/1972. Si e'
constatato come l' atteggiamento della dottrina e della
giurisprudenza relativo alla questione esaminata non sia pacifico; in
particolare i vari orientamenti possono cosi' sintetizzarsi: Riguardo
al primo punto (sub 1) l' atteggiamento della dottrina e della
giurisprudenza e' concorde. Circa il secondo punto (sub 2) la
giurisprudenza appare divisa, in quanto una parte di essa ritiene che
l' attivita' del curatore sia di natura pubblicistica, altra parte
invece, accoglie la tesi opposta. Anche circa il terzo principio (sub
3) affermato dalla decisione in rassegna, ai sensi dell' art. 5
d.p.r. 633/1972, la giurisprudenza appare divisa in quanto parte di
essa ritiene che l' attivita' del curatore fallimentare manchi del
carattere dell' abitualita' nello svolgimento di essa, altra parte
invece, propende per la tesi opposta.
| |
| art. 5 d..r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 1 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24
| |
| | |