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220335
IDG951505925
95.15.05925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Negro Alessandra
Nota a decr. Trib. Modica 8 aprile 1993
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 824-826
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2315; D31352
La sentenza in nota concerne l' assoggettabilita' all' IVA del compenso spettante al curatore fallimentare; la fattispecie in esame e' stata risolta in senso negativo sulla base di tre principi fondamentali: 1) l' incarico di curatore fallimentare non presuppone l' iscrizione in alcun albo o ruolo per l' esercizio della relativa funzione; 2) il curatore fallimentare e' un pubblico ufficiale il quale svolge la sua funzione nell' ambito di un "munus publicum", in qualita' di ausiliario di giustizia sottoposto alla vigilanza dell' autorita' giudiziaria e come tale, non puo' essere assimilato ad un libero professionista, mancando i necessari caratteri di autonomia e di discrezionalita' nell' esercizio dell' attivita' conferita; 3) riguardo alle modalita' di esercizio di essa difetta il requisito dell' abitualita', ai sensi dell' art. 5 d.p.r. 633/1972. Si e' constatato come l' atteggiamento della dottrina e della giurisprudenza relativo alla questione esaminata non sia pacifico; in particolare i vari orientamenti possono cosi' sintetizzarsi: Riguardo al primo punto (sub 1) l' atteggiamento della dottrina e della giurisprudenza e' concorde. Circa il secondo punto (sub 2) la giurisprudenza appare divisa, in quanto una parte di essa ritiene che l' attivita' del curatore sia di natura pubblicistica, altra parte invece, accoglie la tesi opposta. Anche circa il terzo principio (sub 3) affermato dalla decisione in rassegna, ai sensi dell' art. 5 d.p.r. 633/1972, la giurisprudenza appare divisa in quanto parte di essa ritiene che l' attivita' del curatore fallimentare manchi del carattere dell' abitualita' nello svolgimento di essa, altra parte invece, propende per la tesi opposta.
art. 5 d..r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 1 d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24



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