| Nel presente scritto l' A., esaminando le proposte di riforma dell'
affidamento familiare, critica il disegno di legge presentato il 30
giugno 1992 dalla commissione ministeriale, la quale, in sintesi, ha
suggerito di trasformare l' affido familiare da intervento
assistenziale giurisdizionalizzato in un mero intervento
assistenziale, di esclusiva competenza del servizio locale e, quindi,
di fatto sottratto al controllo giurisdizionale. L' A. lamenta che il
progetto ministeriale, pur riaffermando, a parole, il diritto del
minore a vivere nella sua famiglia di origine, non introduce alcuna
modifica sostanziale che renda effettivo e reale tale diritto:
poiche' lo svuotamente degli istituti non puo' essere realizzato solo
con delle parole, l' attuale situazione e' destinata a restare
invariata, in quanto nulla e' stato innovato quanto a provvidenze,
obblighi ed oneri della p.a. a favore diretto della famiglia di
origine. L' A. critica l' art. 3 del progetto, che, pur individuando
quale presupposto dell' affido familiare un' idoneita' assistenziale
"reversibile" della famiglia di origine, consente che l' affido possa
durare lunghi anni cosi' rinnegando il concetto di temporaneita' o
reversibilita' e rendendo impossibile distinguere le difficolta'
transitorie (che legittimano il ricorso all' affido) da quelle non
transitorie (che giustificano il ricorso all' adozione); in tal modo
i rispettivi ambiti di operativita' dell' affido e dell' adozione si
confondono e vengono favorite le strumentalizzazioni dell' affido
familiare a scopo adottivo. Perniciosa e' la soppressione del decreto
di esecutivita' dell' affido, poiche' solo un effettivo e penetrante
controllo giudiziario esercitato sin dall' inizio consente di evitare
abusi altrimenti non perseguibili. L' abolizione del controllo del
giudice e' davvero esiziale, perche' non si e' considerato che, se
gia' oggi si e' ridotto enormemente l' ambito di operativita' dell'
adozione, poiche' si e' fatto ricorso all' affido anche in situazioni
di sostanziale abbandono, la configurazione dell' affido come mero
servizio sociale (e la conseguente possibilita' di proroghe dell'
affido da parte dello stesso servizio) dilatera' enormemente il campo
di applicabilita' dell' affido occupando l' area gia' coperta dall'
adozione e consentira' di dar vita ad affidi familiari di lunga
durata, favorendo gli affidi "familiari" come forme semplificate o
abbreviate di adozione.
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