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Documento


220336
IDG951505926
95.15.05926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Osservazioni sui progetti di riforma dell' affidamento familiare
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 827-848
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
Nel presente scritto l' A., esaminando le proposte di riforma dell' affidamento familiare, critica il disegno di legge presentato il 30 giugno 1992 dalla commissione ministeriale, la quale, in sintesi, ha suggerito di trasformare l' affido familiare da intervento assistenziale giurisdizionalizzato in un mero intervento assistenziale, di esclusiva competenza del servizio locale e, quindi, di fatto sottratto al controllo giurisdizionale. L' A. lamenta che il progetto ministeriale, pur riaffermando, a parole, il diritto del minore a vivere nella sua famiglia di origine, non introduce alcuna modifica sostanziale che renda effettivo e reale tale diritto: poiche' lo svuotamente degli istituti non puo' essere realizzato solo con delle parole, l' attuale situazione e' destinata a restare invariata, in quanto nulla e' stato innovato quanto a provvidenze, obblighi ed oneri della p.a. a favore diretto della famiglia di origine. L' A. critica l' art. 3 del progetto, che, pur individuando quale presupposto dell' affido familiare un' idoneita' assistenziale "reversibile" della famiglia di origine, consente che l' affido possa durare lunghi anni cosi' rinnegando il concetto di temporaneita' o reversibilita' e rendendo impossibile distinguere le difficolta' transitorie (che legittimano il ricorso all' affido) da quelle non transitorie (che giustificano il ricorso all' adozione); in tal modo i rispettivi ambiti di operativita' dell' affido e dell' adozione si confondono e vengono favorite le strumentalizzazioni dell' affido familiare a scopo adottivo. Perniciosa e' la soppressione del decreto di esecutivita' dell' affido, poiche' solo un effettivo e penetrante controllo giudiziario esercitato sin dall' inizio consente di evitare abusi altrimenti non perseguibili. L' abolizione del controllo del giudice e' davvero esiziale, perche' non si e' considerato che, se gia' oggi si e' ridotto enormemente l' ambito di operativita' dell' adozione, poiche' si e' fatto ricorso all' affido anche in situazioni di sostanziale abbandono, la configurazione dell' affido come mero servizio sociale (e la conseguente possibilita' di proroghe dell' affido da parte dello stesso servizio) dilatera' enormemente il campo di applicabilita' dell' affido occupando l' area gia' coperta dall' adozione e consentira' di dar vita ad affidi familiari di lunga durata, favorendo gli affidi "familiari" come forme semplificate o abbreviate di adozione.
l. 4 maggio 1984, n. 183 art. 330 c.c.



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