| L' articolo analizza, con l' indicazione di opportuni riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali, la multiformita' di interventi che le
associazioni sindacali possono realizzare nell' ambito della
controversia di lavoro. In particolare la disamina, accennando allo
strumento privilegiato contemplato dall' art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, si incentra sull' applicabilita', nell' ambito del rito
del lavoro, delle varie fattispecie di intervento previste, in via
generale, dalle disposizioni normative ricomprese negli artt. 105,
106 e 107 del codice di rito, nonche' della peculiare forma di
partecipazione processuale esplicabile attraverso l' assunzione delle
informazioni ad osservazioni, quale istituto proprio del processo del
lavoro che trova il suo referente normativo negli artt. 421 comma 2 e
425 c.p.c. con riguardo al primo aspetto l' approccio che si ricava
dalla disamina dei problematici spunti dogmatici dottrinali e' quello
di una concezione relativistica, nel senso che gli adattamenti degli
istituti di intervento tipici del processo ordinario di cognizione
rispetto al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali debbano
essere valutati casisticamente a seconda dell' interesse che puo'
sottendersi alla controversia individuale di lavoro, con
interessamento di posizioni anche collettive, che determinino il
cumulo tra una causa appunto individuale ed una propriamente
collettiva, che puo' trovare la sua origine nella lesione contestuale
di diritti propri dell' associazione sindacale previsti da fonti
normative o dalla contrattazione collettiva (ipotesi che puo'
verificarsi, soprattutto, con riguardo al prototipo dell' intervento
volontario). In ultimo si sottolinea che le predette osservazioni e
informazioni in ipotesi di controversie concernenti disaccordi circa
l' interpretazione di contratti collettivi, possono svolgere un ruolo
utile per ricostruire la vicenda contrattuale, ma non sono dotati di
una tale incidenza fino a spingersi all' indicazione di valutazioni
ermeneutiche, istituzionalmente riservate al giudice sulla base dei
criteri stabiliti dalle norme generali del codice civile. Lo studio
si conclude con la manifestazione dell' auspicio di fortificare, in
futuro, l' intervento dei sindacati, non soltanto con riferimento al
momento patologico del rapporto di lavoro, ma anche in funzione
preventiva nell' ottica di una loro possibile proficua collaborazione
verso forme conciliative obbligatorie precontenziose in funzione
deflattiva, soprattutto avendo riguardo alle sempre piu' prorompenti
"controversie di lavoro di massa".
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