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Documento


220339
IDG951505929
95.15.05929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zaffalon Elio
Il praticante procuratore legale puo' esercitare il patrocinio officioso dinanzi alla Pretura
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 864-865
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900; D6035
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che il praticante non puo' esercitare la difesa d' ufficio in Pretura; tale divieto deriverebbe dalla norma (art. 29 comma 1 disp. att. c.p.p.) secondo cui possono essere nominati difensori d' ufficio solo gli iscritti agli albi, e tale non sarebbe il registro dei praticanti. L' A. mostra di non condividere l' opinione espressa dalla Suprema Corte, e afferma che l' iscrizione al registro dei praticanti deve essere ritenuta sufficiente per potere esercitare la difesa in argomento.
art. 1 l. 24 luglio 1985, n. 406 art. 29 comma 1 disp. att. c.p.p. Cass. sez. IV pen. 23 giugno 1994



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