| Il trattamento giuridico, riservato all' assuntore di droga nel
nostro codice penale, prevede l' esclusione dell' imputabilita' solo
per l' assuntore di alcool e di sostanze stupefacenti per caso
fortuito o forza maggiore o dell' assuntore che versi in stato di
cronica intossicazione per dette sostanze, mentre negli altri casi
prevede la di lui piena imputabilita' anche con aumento della pena
quando detta assunzione e' preordinata o abituale. Artificiosa ed
ardua appare la distinzione tra la sindrome carenziale del
tossicodipendente, abituale consumatore di droga, e la cronica
intossicazione dello stesso. L' assunzione di sostanze stupefacenti
comporta forme di dipendenza fisica con perdita e affievolimento
della capacita' di volere, difficilmente riscontrabili nell'
assuntore di alcool. L' etilista, pero', e' trattato piu' severamente
dell' assuntore di stupefacenti: egli, infatti, diversamente dall'
altro, risponde della contravvenzione prevista dall' art. 688 c.p. e
non gode, in sede di esecuzione della pena, delle agevolazioni
assistenziali e terapeutiche, riservate all' altro. Ove fosse
considerato imputabile chi abbia agito in stato di tossicodipendenza,
l' equiparazione di lui a coloro che versano in tale situazione per
immaturita' o infermita' si risolverebbe in una disparita' di
trattamento, risalendo lo stato di tossicodipendenza ad una libera
scelta di colui che viene in esso a trovarsi.
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