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Documento


220340
IDG951505930
95.15.05930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Francesco
L' imputabilita' del tossicodipendente
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 866-875
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5020
Il trattamento giuridico, riservato all' assuntore di droga nel nostro codice penale, prevede l' esclusione dell' imputabilita' solo per l' assuntore di alcool e di sostanze stupefacenti per caso fortuito o forza maggiore o dell' assuntore che versi in stato di cronica intossicazione per dette sostanze, mentre negli altri casi prevede la di lui piena imputabilita' anche con aumento della pena quando detta assunzione e' preordinata o abituale. Artificiosa ed ardua appare la distinzione tra la sindrome carenziale del tossicodipendente, abituale consumatore di droga, e la cronica intossicazione dello stesso. L' assunzione di sostanze stupefacenti comporta forme di dipendenza fisica con perdita e affievolimento della capacita' di volere, difficilmente riscontrabili nell' assuntore di alcool. L' etilista, pero', e' trattato piu' severamente dell' assuntore di stupefacenti: egli, infatti, diversamente dall' altro, risponde della contravvenzione prevista dall' art. 688 c.p. e non gode, in sede di esecuzione della pena, delle agevolazioni assistenziali e terapeutiche, riservate all' altro. Ove fosse considerato imputabile chi abbia agito in stato di tossicodipendenza, l' equiparazione di lui a coloro che versano in tale situazione per immaturita' o infermita' si risolverebbe in una disparita' di trattamento, risalendo lo stato di tossicodipendenza ad una libera scelta di colui che viene in esso a trovarsi.
art. 90 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 96 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 88 c.p. art. 93 c.p. art. 94 c.p. art. 95 c.p.



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