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Documento


220342
IDG951505932
95.15.05932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicolai Ernesto
Le funzioni di governo, la funzione di gestione e la dirigenza dell' universita' nel quadro delineato dalla nuova normativa in materia di pubblico impiego
Giur. merito, an. 37 (1995), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 882-888
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D143; D18420; D1845
Il sistema disegnato dal d.lg. 29/1993 e dai successivi decreti correttivi, offre preziosi spunti di riflessione sulla figura del dirigente nell' Universita', e in particolare, del direttore amministrativo. L' art. 3, come sostituito dal d.lg. 470/1993, enuncia la chiara distinzione tra funzione di indirizzo e controllo, da un lato, e funzione gestionale, dall' altro. Nell' Universita' questa distinzione viene individuata nel Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico, che assumono il ruolo di referenti diretti del vertice gestionale, costituito dal direttore amministrativo. Nella complessa dialettica tra questi uffici diviene essenziale il compito di raccordo e di garanzia dell' equilibrio gestionale svolto dal Rettore. Ad una cosi' marcata autonomia gestionale, affidata al direttore amministrativo ed ai dirigenti, fa riscontro una accentuazione della responsabilita' che viene inquadrata come "responsabilita' di risultato". Quindi, si avvicina sempre piu' la figura del dirigente pubblico a quella del manager dell' azienda privata. Inoltre, dalla l. 168/1989 (autonomia universitaria) e dall' art. 6 comma 1 d.lg. 29/1993 come modificato dall' art. 4 d.lg. 546/1993 si rende possibile, in linea di principio, l' attribuzione della dirigenza generale anche ai direttori amministrativi. Definiti i tratti caratterizzanti della figura del direttore dell' Universita' si passa poi ai rapporti tra i due organi monocratici ai vertici dell' Ateneo. Il Rettore e' infatti un organo preposto alla svolgimento di un ruolo essenzialmente politico, quindi di rappresentanza dell' Ateneo e di collegamento intercorrente tra i vertici dell' attivita' di indirizzo e i vertici gestionali. L' art. 3 comma 3 d.lg. 29/1993 come sostituito dal d.lg. 470/1993 affida al Rettore l' individuazione del modo e del criterio di scelta del direttore amministrativo. Pur tuttavia, si manifesta consigliabile l' adozione di garanzie che consentano una sottrazione, ove necessario, alle pressioni ambientali all' atto della nomina. Un utile momento di mediazione potrebbe essere garantito dalla designazione per il tramite della conferenza permanente dei Rettori delle Universita' italiane, dietro proposta del Rettore interessato e sentita la conferenza permanente dei dirigenti amministrativi delle Universita' italiane, destinata al Consiglio dei ministri, titolare del potere di nomina. Verrebbero a bilanciarsi, in tal modo, sia il momento propositivo dei piu' autorevoli rappresentanti delle Universita' sia, da ultimo, il volere dell' amministrazione centrale. Non appare condivisibile la sussistenza di un potere di destituzione ad libitum del direttore amministrativo da parte del Rettore. L' eventuale revoca o comunque la sostituzione nell' incarico del direttore amministrativo non puo' che essere rimessa agli stessi organi (con le stesse procedure) che hanno provveduto alla nomina.
d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748 l. 20 marzo 1975, n. 70 l. 9 maggio 1989, n. 168 d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 d.lg. 10 novembre 1993, n. 470



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