| Il sistema disegnato dal d.lg. 29/1993 e dai successivi decreti
correttivi, offre preziosi spunti di riflessione sulla figura del
dirigente nell' Universita', e in particolare, del direttore
amministrativo. L' art. 3, come sostituito dal d.lg. 470/1993,
enuncia la chiara distinzione tra funzione di indirizzo e controllo,
da un lato, e funzione gestionale, dall' altro. Nell' Universita'
questa distinzione viene individuata nel Consiglio di amministrazione
e dal Senato Accademico, che assumono il ruolo di referenti diretti
del vertice gestionale, costituito dal direttore amministrativo.
Nella complessa dialettica tra questi uffici diviene essenziale il
compito di raccordo e di garanzia dell' equilibrio gestionale svolto
dal Rettore. Ad una cosi' marcata autonomia gestionale, affidata al
direttore amministrativo ed ai dirigenti, fa riscontro una
accentuazione della responsabilita' che viene inquadrata come
"responsabilita' di risultato". Quindi, si avvicina sempre piu' la
figura del dirigente pubblico a quella del manager dell' azienda
privata. Inoltre, dalla l. 168/1989 (autonomia universitaria) e dall'
art. 6 comma 1 d.lg. 29/1993 come modificato dall' art. 4 d.lg.
546/1993 si rende possibile, in linea di principio, l' attribuzione
della dirigenza generale anche ai direttori amministrativi. Definiti
i tratti caratterizzanti della figura del direttore dell' Universita'
si passa poi ai rapporti tra i due organi monocratici ai vertici
dell' Ateneo. Il Rettore e' infatti un organo preposto alla
svolgimento di un ruolo essenzialmente politico, quindi di
rappresentanza dell' Ateneo e di collegamento intercorrente tra i
vertici dell' attivita' di indirizzo e i vertici gestionali. L' art.
3 comma 3 d.lg. 29/1993 come sostituito dal d.lg. 470/1993 affida al
Rettore l' individuazione del modo e del criterio di scelta del
direttore amministrativo. Pur tuttavia, si manifesta consigliabile l'
adozione di garanzie che consentano una sottrazione, ove necessario,
alle pressioni ambientali all' atto della nomina. Un utile momento di
mediazione potrebbe essere garantito dalla designazione per il
tramite della conferenza permanente dei Rettori delle Universita'
italiane, dietro proposta del Rettore interessato e sentita la
conferenza permanente dei dirigenti amministrativi delle Universita'
italiane, destinata al Consiglio dei ministri, titolare del potere di
nomina. Verrebbero a bilanciarsi, in tal modo, sia il momento
propositivo dei piu' autorevoli rappresentanti delle Universita' sia,
da ultimo, il volere dell' amministrazione centrale. Non appare
condivisibile la sussistenza di un potere di destituzione ad libitum
del direttore amministrativo da parte del Rettore. L' eventuale
revoca o comunque la sostituzione nell' incarico del direttore
amministrativo non puo' che essere rimessa agli stessi organi (con le
stesse procedure) che hanno provveduto alla nomina.
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