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Documento


220346
IDG951505936
95.15.05936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla possibilita' di adozione legittimante da parte di persone singole
Nuovo dir., an. 72 (1995), fasc. 5, pt. 1, pag. 369-379
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
Con un recente decreto la Corte d' Appello di Roma ha affermato che l' adozione legittimante e' consentita anche ad una persona sola, ritenendo che l' art. 6 della Convenzione di Strasburgo obblighi gli Stati firmatari, e quindi anche l' Italia, a consentire tale tipo di adozione. L' A. ritiene inaccettabile e giuridicamente erronea l' interpretazione fornita dai giudici romani dell' art. 6 cit., e osserva che l' adozione deve in primo luogo tutelare l' interesse del minore ad essere inserito in un nucleo familiare stabile ed armonioso. A suo giudizio, non puo' ritenersi che la famiglia monoparentale sia idonea alla crescita e all' educazione dei minori.
l. 4 maggio 1983, n. 184 decr. App. Roma 28 novembre 1994 art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)



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